Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 332 del 07/08/1987 (Pubblicata nella G. U del 7 agosto 1987 n. 183)
Deroghe alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, terzo comma, della
legge  25  maggio  1970,  n.  352,  i  termini del procedimento per i
referendum,  indetti  con i decreti del Presidente della Repubblica 5
aprile  1987,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana   n.   80   del   6  aprile  1987,  e  sospesi  per  effetto
dell'anticipato  scioglimento  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica disposto con decreto del Presidente della Repubblica
28  aprile 1987, n. 159, riprendono a decorrere dal giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2.   Il  Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno e di grazia e
giustizia,  indice  con  decreto  i  referendum  di  cui  al comma 1,
fissando  la  nuova  data di convocazione degli elettori in una delle
domeniche  comprese  tra  il  15  ottobre  e  il 30 novembre 1987. Il
decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  non  oltre  il quarantacinquesimo giorno antecedente quello
della data di convocazione degli elettori.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il testo dell'art. 34, terzo comma, della legge 25 maggio
          1970,   n.   352   (Norme  sui  referendum  previsti  dalla
          Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e'
          il seguente:
            "I  termini del procedimento per il referendum riprendono
          a  decorrere a datare dal trecentosessantacinquesimo giorno
          successivo alla data della selezione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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