Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 332 del 07/08/1987 (Pubblicata nella G. U del 7 agosto 1987 n. 183)
Deroghe alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum.
Deroghe alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, terzo comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 352, i termini del procedimento per i
referendum, indetti con i decreti del Presidente della Repubblica 5
aprile 1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 80 del 6 aprile 1987, e sospesi per effetto
dell'anticipato scioglimento della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica disposto con decreto del Presidente della Repubblica
28 aprile 1987, n. 159, riprendono a decorrere dal giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia, indice con decreto i referendum di cui al comma 1,
fissando la nuova data di convocazione degli elettori in una delle
domeniche comprese tra il 15 ottobre e il 30 novembre 1987. Il
decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello
della data di convocazione degli elettori.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 34, terzo comma, della legge 25 maggio
1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e'
il seguente:
"I termini del procedimento per il referendum riprendono
a decorrere a datare dal trecentosessantacinquesimo giorno
successivo alla data della selezione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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