Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 398 del 03/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 ottobre 1987 n. 231)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in
materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra
comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi
speciali gestiti dall'INPS, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1:
e' premessa la seguente rubrica:
"(Obbligatorieta' delle assicurazioni sociali per i lavoratori
italiani operanti all'estero)";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso
di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari".
All'articolo 2:
e' premessa la seguente rubrica:
"(Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori
italiani da impiegare o da trasferire all'estero)";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini
del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che:
a) il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la
possibilita', dopo il trasferimento all'estero, che il datore di
lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attivita'
presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui
alla successive lettere;
b) il trattamento economico-normativo offerto sia
complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti
collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di
appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entita'
delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento
all'estero del rapporto di lavoro;
c) i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorita' del
Paese di impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, la
possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia
della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte
all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane
e del Paese d'impiego;
d) sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani
inviati all'estero a svolgere attivita' lavorativa, un'assicurazione
per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal
luogo stesso, per i casi di morte o di invalidita' permanente;
e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;
f) il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare
idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro".
Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. (Sanzioni). - 1. Chiunque, operando in proprio o per
conto terzi, svolge attivita' di mediazione per l'assunzione o il
trasferimento fuori del territorio nazionale di lavoratori italiani
in violazione dell'articolo 2, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire
due milioni a lire dieci milioni.
2. I datori di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di
cui all'articolo 2, impiegano fuori del territorio nazionale
lavoratori italiani, sono puniti con una ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi piu' gravi, con
l'arresto da tre mesi ad un anno.
3. La sanzione di cui al precedente comma 2 non si applica ai
datori di lavoro nella ipotesi di cui all'articolo 2, comma 6".
All'articolo 3 e' premessa la seguente rubrica:
"(Modalita' di applicazione delle assicurazioni sociali)".
All'articolo 4 e' premessa la seguente rubrica:
"(Criteri per le contribuzioni)".
All'articolo 5:
e' premessa la seguente rubrica:
"(Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all'estero)";
i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
"1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2 l'indennita' di
trasferta, anche se corrisposta con continuita' ed indipendentemente
dal luogo in cui la trasferta e' svolta, e' esclusa dalla
retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi
dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per una quota
pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti
restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
All'articolo 6 e' premessa la seguente rubrica:
"(Copertura finanziaria)".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 18 novembre 1986, n. 761, 17 gennaio 1987, n. 6, 1
aprile 1987, n. 130, e 1 giugno 1987, n. 210 e n. 211.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
179 del 3 agosto 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 15 ottobre 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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