Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 399 del 03/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 ottobre 1987 n. 231)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                     PROMULGA la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante  norme  urgenti
in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole
e medie imprese e di rifinanziamento  degli  interventi  di  politica
mineraria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli
investimenti di cui alla lettera d), non puo' superare il venticinque
per cento del contributo totale". 
  All'articolo 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Sono  considerate  aree  insufficientemente  sviluppate  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 
902, quelle interessate dalla crisi siderurgica, i cui comuni vengano
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato". 
  All'articolo 6, comma 1, quinto capoverso, le parole: "La Direzione
generale delle miniere" sono sostituite dalle seguenti: 
  "La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della
legge 15 giugno 1984, n. 246,". 
  L'articolo 9 e' soppresso. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti ed  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212. 
  3. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 3 ottobre 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  318,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          179 del 3 agosto 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 16 ottobre 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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