Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 399 del 03/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 ottobre 1987 n. 231)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti
in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole
e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica
mineraria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli
investimenti di cui alla lettera d), non puo' superare il venticinque
per cento del contributo totale".
All'articolo 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono considerate aree insufficientemente sviluppate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
902, quelle interessate dalla crisi siderurgica, i cui comuni vengano
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato".
All'articolo 6, comma 1, quinto capoverso, le parole: "La Direzione
generale delle miniere" sono sostituite dalle seguenti:
"La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della
legge 15 giugno 1984, n. 246,".
L'articolo 9 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
179 del 3 agosto 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 16 ottobre 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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