Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 400 del 03/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 ottobre 1987 n. 231)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Universita', nonche' interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Universita', nonche' interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti
per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e
forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento
anti sismico di edifici pubblici e le Universita', nonche' interventi
a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali
avversita' atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e
in Sardegna, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A favore dell'Universita' degli studi della Calabria sono
stanziate lire quaranta miliardi per interventi infrastrutturali
urgenti necessari a garantire l'agibilita' delle strutture
universitarie gia' realizzate, per le spese di arredamento e per le
attrezzature necessarie all'espletamento dell'attivita' didattica e
scientifica";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Viene altresi' stanziata la somma complessiva di lire
quaranta miliardi a favore dell'Universita' degli studi di Reggio
Calabria e della sede decentrata di Catanzaro per le spese per
arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento
dell'attivita' didattica e scientifica, nonche' per la realizzazione
e il completamento delle opere urgenti di primo impianto".
All'articolo 4, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini della individuazione degli interventi e della
definizione del programma di cui al comma 1, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile deve acquisire il parere
preventivo della regione Calabria. Detto parere deve essere espresso,
a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli
atti".
All'articolo 5:
al comma 3, dopo le parole: "sentite le associazioni dei
produttori ortofrutticoli e agrumari" sono aggiunte le seguenti: "e
le organizzazioni professionali di categoria maggiormente
rappresentative";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi
anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli
eventi di cui al comma 1 e' riconosciuto per l'anno 1987 il diritto
alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero
di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli
elenchi anagrafici per l'anno 1986".
All'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8
dell'articolo 5 e del comma 6 dell'articolo 6, valutati
complessivamente in lire 24 miliardi per l'anno 1987, sono posti a
carico delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale di
cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590".
L'articolo 8 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 1° aprile 1987, n. 127, e 2 giugno 1987, n. 213.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
179 del 3 agosto 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 17 ottobre 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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