Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 401 del 03/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 ottobre 1987 n. 231)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in
materia di riforma del processo penale, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al comma 2, le parole: "con imprese operanti in
Italia" sono sostituite dalle seguenti: "con imprese aventi sede
legale in Italia".
All'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La microfilmatura e' richiesta al Ministro di grazia e
giustizia dall'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono
formati o custoditi quando sia riconosciuta necessaria o utile ai
fini di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero
di essi. La richiesta s'intende approvata trascorso il termine di
quindici giorni dal suo ricevimento senza che il Ministro l'abbia
rifiutata con provvedimento motivato".
All'articolo 5, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole:
"purche' aventi sede legale in Italia".
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: "servizi specialistici" sono aggiunte
le seguenti: "aventi i requisiti di cui all'articolo 1";
al comma 2, le parole: "alla impresa convenzionata avente sede
vicino all'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "ad una delle
imprese convenzionate".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Segreto d'ufficio). - 1. Anche i soggetti non appartenenti
alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono
obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice
penale per tutto cio' che venga a loro conoscenza a causa o
nell'esercizio dell'attivita' di cui sono incaricati. Tali soggetti
devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica
amministrazione.
2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai
sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei
loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 373
del codice penale".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 1 aprile 1987, n. 129, e 2 giugno 1987, n. 214.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
179 del 3 agosto 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 19 ottobre 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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