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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349,
recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1
aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono stati
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 27 aprile 1987, n. 153, e 27 giugno 1987, n. 241.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
FANFANI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
NOTE
Nota al titolo:
L'art. 114 della legge n. 121/1981 (il testo aggiornato
della quale e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 10 gennaio
1987) prevede che "Fino a che non intervenga una disciplina
piu' generale della materia di cui al terzo comma
dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli
appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16
della presente legge non possono iscriversi ai partiti
politici".
Scaduto il termine di un anno dall'entrata in vigore
della legge (avvenuta il 25 aprile 1981) si e' provveduto
al mantenimento in vigore della disposizione di cui al
presente articolo mediante proroghe annuali:
l'ultimo differimento (fino al 25 aprile 1987), prima di
quello previsto nel decreto convertito dalla presente
legge, e' stato disposto con la legge 17 giugno 1986, n.
284.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
199 del 27 agosto 1987.
Note all'art. 1:
- Per il contenuto dell'art. 114 della legge n. 121/1981
si veda la nota al titolo.
- I DD.LL. n. 153/1987 e n. 241/1987, non convertiti in
legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi
comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno
1987 e n. 199 del 27 agosto 1987) recavano lo stesso titolo
del decreto convertito dalla presente legge.