Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 434 del 26/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 28 ottobre 1987 n. 252)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonche' autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento
integrativo   della  spesa  per  rinnovi  contrattuali  del  pubblico
impiego,  del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e
del  fondo  ordinario  per  la finanza locale, nonche' autorizzazione
alla  corresponsione  di anticipazioni al personale, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo  1,  al  comma  2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
    "b)  relativamente  agli  anni  1988  e  1989,  quanto a lire 510
miliardi  per  ciascuno  dei  detti  anni con utilizzo di quota parte
delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al
capitolo  5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1987 e quanto a lire 435 miliardi per ciascuno dei detti anni
mediante   utilizzo  delle  proiezioni  per  i  medesimi  anni  dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   1987,   all'uopo   utilizzando  i  seguenti  accantonamenti:
"Ristrutturazione  dell'Amministrazione  finanziaria"  per  lire  177
miliardi  e  lire  197 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1988 e
1989;  "Onere per prepensionamento nel settore dei pubblici trasporti
e ferrovie dello Stato" per lire 198 miliardi per ciascuno degli anni
1988  e  1989;  "Aumento  degli  indennizzi  previsti  dalla legge 24
dicembre  1976,  n.  898, sulla nuova regolamentazione delle servitu'
militari  ed  altri  oneri  connessi"  per lire 60 miliardi e lire 40
miliardi, rispettivamente, per gli anni 1988 e 1989".
  All'articolo 3, al comma 1, sono soppresse le parole:
  ",   nonche'  da  quelli  che  saranno  recepiti  con  decreti  del
Presidente  della  Repubblica,  anche  se  in  corso di registrazione
presso la Corte dei conti".
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge  29 aprile 1987, n. 163, e 30 giugno 1987, n. 251,
nonche'  sulla base di disposizioni del decreto-legge 28 agosto 1987,
n. 355, soppresse dalla presente legge.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 ottobre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  28  agosto  1987,  n.  355,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          201 del 29 agosto 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 10 novembre 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022