Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 44 del 16/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 25 febbraio 1987 n. 46)
Utilizzo del Fondo contributi istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.
Utilizzo del Fondo contributi istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disponibilita' attribuite al Fondo di cui all'articolo 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito
centrale per la corresponsione di contributi sugli interessi, possono
essere utilizzate per le operazioni previste dall'articolo 2 della
legge 30 aprile 1962, n. 265, ivi incluse quelle a valere sulla legge
28 novembre 1965, n. 1329, con i limiti e le modalita' che saranno
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito lo stesso
Mediocredito centrale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Nota al titolo:
L'art. 3 della legge n. 295/1973, concernente aumento del
fondo di dotazione del Mediocredito centrale, sostituisce
il secondo comma dell'art. 37 del D.L. 26 ottobre 1970, n.
745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034
(Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), con
i seguenti commi:
"E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a
medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la
concessione, in sostituzione o a completamento delle
operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f)
del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di
contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il
Mediocredito centrale concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito stesso.
A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il
dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del
Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo
ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente
comma. I residui due decimi del dividendo saranno
utilizzati per incrementare la riserva straordinaria
dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche
attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito
centrale.
I limiti e le modalita': per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati
annualmente nel piano generale di utilizzo delle
disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 295/1973 si
veda la nota precedente.
- Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 2 della
legge n. 265/1962 concernente norme modificative ed
integrative sull'attivita' dell'Istituto centrale per il
credito a medio termine, con l'avvertenza che il termine
"istituto", piu' volte citato nell'articolo, designa
l'istituto centrale per il credito a medio termine
(Mediocredito centrale):
"Art. 2. - L'Istituto provvede al finanziamento degli
istituti e delle aziende autorizzati all'esercizio del
credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio
1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635,
dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1 agosto
1959, n. 703 e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al
Fine di integrarne le disponibilita' finanziarie per
operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle
menzionate leggi.
L'istituto e' autorizzato a compiere le seguenti
operazioni con gli istituti e le aziende di cui al comma
precedente:
a) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni
di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed
aziende di credito predetti a favore di medie e piccole
imprese;
b) effettuare finanziamenti contro cessione in
garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla
lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti
cambiari;
c) assumere, da solo od in consorzio, titoli
obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie
speciali dai suddetti istituti ed aziende di credito in
corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio
termine a medie e piccole imprese con facolta' di
successive alienazioni;
d) riscontrare effetti relativi a crediti a medio
termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla
esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;
e) concedere anticipazioni contro costituzione in
pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria;
degli effetti di cui alla precedente lettera d);
f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui
agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
In sostituzione od a completamento delle operazioni
indicate alle lettere a), b), e), d), e) ed f) del comma
precedente, od anche abbinati con le stesse, l'Istituto
corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio,
contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti
il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui
finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo
comma del presente articolo concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito centrale ed in conformita' alle
leggi indicate dal medesimo primo comma".
- La legge n. 1329/1965 reca: "Provvedimenti per
l'acquisto di nuove macchine utensili".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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