Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 445 del 29/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 2 novembre 1987 n. 256)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti
per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di
cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
all'articolo 2:
al comma 1, le parole: "fra i capitoli di spesa riportati
nell'articolo 1, tenuto conto della medesima proporzione risultante
dagli stanziamenti disposti con lo stesso articolo" sono sostituite
dalle seguenti: "quanto a lire 300 miliardi fra i capitoli di spesa
indicati al comma 1 dell'articolo 1 e per la parte eccedente fra i
capitoli di spesa indicati al comma 2 dell'articolo 1, nella medesima
proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso
articolo 1";
e aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14
della legge 29 maggio 1982, n. 308, effettuata in base agli stati di
avanzamento dei lavori o in unica soluzione puo' essere disposta dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella fase
istruttoria della richiesta o di rinnovo della concessione di
derivazione d'acqua, previa prestazione di garanzia con polizze
fidejussorie bancarie o assicurative emesse da istituti all'uopo
autorizzati".
All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784,
come modificato dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e
dall'articolo 11-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,
dopo il sedicesimo comma e' aggiunto il seguente:
"Per le societa' concessionarie a partecipazione statale o
regionale la garanzia e' rappresentata da una dichiarazione dell'ente
a partecipazione statale cui fa capo la societa' o della regione"".
L'articolo 7 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 2 maggio 1987, n. 170, e 3 luglio 1987, n. 259.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
205 del 3 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato o nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 17 novembre 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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