Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 45 del 14/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 26 febbraio 1987 n. 47)
Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC e aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC.
Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC e aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 novembre
1964, n. 1176, e dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2
dicembre 1961, n. 1330, e' aggiunto il seguente:
"Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di
borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione
e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali
depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni".
NOTE
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n.
1176/1964, riguardante l'attivita' e la disciplina
dell'EFIM, come risultante a seguito dell'aggiunta
apportata dalla legge qui pubblicata:
"Art. 3. - L'E.F.I.M. e' autorizzato ad emettere
obbligazioni secondo le modalita' approvate di volta in
volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le
partecipazioni statali, sentito il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio.
Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata la
garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli
interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su
conforme parere del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio.
Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni
di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto
di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono
essere accettate quali depositi cauzionali presso le
pubbliche amministrazioni.
Le obbligazioni sono soggette al bollo di L. 20 per
ciascun titolo e per i titoli multipli di L. 10 per
ciascuna delle unita' rappresentate dal titolo. Sono esenti
da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo presenti o
futuri, a favore dell'erario e degli enti locali".
L'imposta di bollo prevista dal quarto comma
dell'articolo sopra trascritto non e' piu' dovuta ai sensi
dell'art. 7 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina della imposta di
bollo", come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre
1982, n. 955.
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge n.
1330/1961, riguardante l'attivita' e la disciplina
dell'EAGC, come risultante a seguito dell'aggiunta
apportata dalla legge qui pubblicata:
"Art. 7. - L'Ente autonomo di gestione per il cinema e'
autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalita'
approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il
tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata la
garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli
interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su
conforme parere del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio.
Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni
di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto
di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono
essere accettate quali depositi cauzionali presso le
pubbliche amministrazioni.
Le obbligazioni sono soggette al bollo di L. 0,10 per
ogni titolo.
Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo
presenti o futuri a favore dell'erario e degli enti
locali".
L'imposta di bollo prevista dal quarto comma
dell'articolo sopra trascritto non e' piu' dovuta ai sensi
dell'art. 7 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina della imposta di
bollo", come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre
1982, n. 955.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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