Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 450 del 29/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 novembre 1987 n. 257)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni
urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli
enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "Fino all'entrata in vigore
dell'apposita legge di riordinamento," sono sostituite dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 1988,";
al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Fino al termine
indicato al comma 1,";
al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Il 70 per cento dell'importo spettante in base al comma 1 e'
liquidato, per l'anno 1988, ad ognuno degli enti lirici ed
istituzioni concertistiche assimilate, entro il 31 gennaio dello
stesso anno.";
al comma 4, le parole: "ed e'" sono sostituite dalle seguenti:
"e sono".
All'articolo 2:
al comma 1, sono soppresse le parole: "In attesa dell'entrata
in vigore della legge prevista dall'articolo 1, comma 1,";
al comma 4, le parole da: "notifica al comune interessato" fino
a: "la propria decisione," sono sostituite dalle seguenti: "notifica
al consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione
concertistica assimilata l'ammontare del disavanzo stesso e,
trascorsi ulteriori 120 giorni,".
L'articolo 4 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 277.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CARRARO, Ministro del turismo e dello
spettacolo
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
213 del 12 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 23 novembre 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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