Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 450 del 29/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 novembre 1987 n. 257)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

  1. Il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni
urgenti  relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli
enti  autonomi  lirici  ed  istituzioni concertistiche assimilate, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al   comma   1,   le   parole:   "Fino  all'entrata  in  vigore
dell'apposita   legge   di   riordinamento,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 1988,";
      al  comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Fino al termine
indicato al comma 1,";
      al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
      "Il  70  per cento dell'importo spettante in base al comma 1 e'
liquidato,   per   l'anno  1988,  ad  ognuno  degli  enti  lirici  ed
istituzioni  concertistiche  assimilate,  entro  il  31 gennaio dello
stesso anno.";
      al  comma 4, le parole: "ed e'" sono sostituite dalle seguenti:
"e sono".
    All'articolo 2:
      al  comma  1, sono soppresse le parole: "In attesa dell'entrata
in vigore della legge prevista dall'articolo 1, comma 1,";
      al comma 4, le parole da: "notifica al comune interessato" fino
a:  "la propria decisione," sono sostituite dalle seguenti: "notifica
al  consiglio  di  amministrazione  dell'ente  lirico  o  istituzione
concertistica   assimilata   l'ammontare   del  disavanzo  stesso  e,
trascorsi ulteriori 120 giorni,".
    L'articolo 4 e' soppresso.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 277.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 ottobre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              CARRARO,  Ministro  del turismo e dello
                                spettacolo

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  11  settembre  1987,  n. 374, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          213 del 12 settembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 23 novembre 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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