Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 452 del 03/11/1987 (Pubblicata nella G. U del 4 novembre 1987 n. 258)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori
dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti
licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di
capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il
finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per
la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio
artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a
favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti
nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi
alluvionali del luglio 1987, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 2:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La GEPI provvede, altresi', nel caso ricorrano le
condizioni definite dal CIPI con la delibera di cui al comma 1,
all'acquisizione, dalle societa' o imprese che procedono ai
licenziamenti, dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti,
utilizzabili ai fini delle iniziative di reimpiego di cui al comma
1";
al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole:
", dell'azienda metalmeccanica del gruppo SIMA di Iesi e di
aziende tessili (anche iuta), di media dimensione, ubicate in zone
dell'Italia centrale, segnate da una forte caduta dei livelli di
occupazione".
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1988";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le domande di contributo di cui al presente articolo
debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Sulle domande
di contributo delibera il CIPI, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria
eseguita dal comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17
febbraio 1982, n. 46. Il contributo e' erogato previo accertamento,
da parte delle commissioni tecniche di cui all'articolo 2 della legge
31 maggio 1984, n. 193, dell'avvenuta riduzione di capacita'
produttiva mediante rottamazione e dell'effettuata realizzazione dei
programmi di investimento annessi alla domanda di contributo";
al comma 6, le parole: "del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "della legge di conversione del presente decreto";
al comma 7, dopo la parola: "acciaio" sono aggiunte le
seguenti: "nonche' all'intero settore dei tubi";
dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. La realizzazione di nuovi impianti di macinazione,
l'ampliamento, la riattivazione o la trasformazione di quelli
esistenti, nonche' le operazioni di trasferimento o concentrazione,
sono sottoposte ad autorizzazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento della
oggettiva necessita' dei fabbisogni in relazione alla situazione
generale dell'industria molitoria. L'autorizzazione deve essere
conseguita dai richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa e prima
di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949,
n. 857".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7
maggio 1987, n. 174, e 3 luglio 1987, n. 262.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, e' stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n.
207 del 5 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 19 novembre 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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