Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 476 del 19/11/1987 (Pubblicata nella G. U del 24 novembre 1987 n. 275)
Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.
Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita'
1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di
informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale,
nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo
Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo
115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come successivamente modificato, escluse quelle
combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della
presente legge;
b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini
di cui al successivo comma 2.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b)
del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi
statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali
concernenti l'uguaglianza di dignita' e di opportunita' e la lotta
contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che,
per cause di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di
specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di
marginalita' sociale.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei
contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per
fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi
di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei
comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 115 del
D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art.
1 della legge 22 luglio 1975, n. 382):
"Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa
l'annotazione finale, che abbiano una struttura
associativa, continuano a sussistere come enti morali
assumendo la personalita' giuridica di diritto privato con
il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo precedente e ad essi individualmente
relativo. Essi conservano la titolarita' dei beni necessari
allo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di
quelle derivanti da atti di liberalita' o contributi degli
associati").
Il testo della tabella B, soprarichiamata, e' il
seguente:
"TABELLA B:
1) Ente nazionale per la protezione morale del
fanciullo (ENPMF).
2) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei
sanitari italiani (ONAOSI).
3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani
(ENAOLI).
5) Ente nazionale di assistenza alla gente di mare.
6) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili
(ANMIC).
7) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.
8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).
9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).
10) Istituto nazionale "Umberto e Margherita di
Savoia".
11) Unione nazionale di assistenza all'infanzia.
12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di
guerra anormali psichici.
13) Casa militare "Umberto I" per i veterani delle
guerre nazionali.
14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime
del delitto.
15) Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele
II" di Firenze.
16) Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio
Emanuele II".
17) Fondazione "Vittorio Emanuele III" per orfani e
figli di ferrovieri.
18) Istituto postelegrafonici.
19) Opera di previdenza e di assistenza per i
ferrovieri dello Stato (OPAFS).
20) Ente nazionale assistenza magistrale.
21) Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per
l'assistenza ai professori di scuola media.
22) Fondazione figli degli italiani all'estero.
23) Istituto di arte e mestieri per orfani di
lavoratori italiani "F.D. Roosvelt".
24) Opera nazionale per le citta' dei ragazzi.
25) Unione nazionale per la difesa e l'assistenza
sociale delle famiglie italiane.
26) Fondazione "Gerolamo Gaslini".
27) Casa di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe
Verdi".
28) Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo
Colosimo", Napoli.
30) Associazione nazionale famiglie dei caduti e
dispersi in guerra.
31) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del
lavoro (ANMIL).
32) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di
guerra.
33) Associazione nazionale vittime civile di guerra.
34) Unione italiani ciechi (UIC).
35) Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia.
36) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti
(ENS).
37) Istituto del "Nastro Azzurro" fra combattenti
decorati al valor militare.
38) Associazione nazionale combattenti e reduci.
39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI)
[estinto con D.P.R. 14 febbraio 1979 (in Gazzetta Ufficiale
n. 160 del 13 giugno 1979)].
40) Unione nazionale mutilati per servizio.
41) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
42) Federazione nazionale delle associazioni fra le
famiglie numerose.
43) Associazione nazionale per il controllo della
combustione (ANCC) [estinta con D.P.R. 14 febbraio 1979 (in
Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 giugno 1979)].
44) Federazione italiana della caccia.
45) Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la
valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia,
Siena e Terni.
46) Consorzio nazionale produttori canapa.
47) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
48) Ente nazionale per le Tre Venezie.
49) Ente nazionale cellulosa e carta.
50) Consorzi per la difesa contro le malattie e i
parassiti delle piante coltivate.
51) Istituti di incremento ippico.
52) Ente produttori di selvaggina.
53) Ente mostra mercato dell'artigianato.
54) Ente italiano della moda.
55) Ente nazionale artigianato e piccola industria
(ENAPI).
56) Utenti motori agricoli (UMA).
57) Opera nazionale combattenti.
58) Ente autonomo di gestione per le aziende termali
[soppresso dal D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito
nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.
59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.
60) Comitato per la difesa morale e sociale della
donna.
61) Ente nazionale protezione animali (ENPA).
62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.
Sono infine da sottoporre al procedimento di cui all'art.
113 tutti gli enti e le casse che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte
relativa alle attivita' di carattere assistenziale non
previdenziale. Sono altresi' da sottoporre al medesimo
procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla legge 17 luglio
1890, n. 6972, anche se non previste espressamente
nell'elenco che precede e che operino nel territorio di
piu' regioni, escluse quelle che svolgano in via precipua
attivita' di carattere educativo-religioso, accertata dalla
commissione tecnica di cui al precedente art. 113, non
operando nei loro confronti il trasferimento.
L'amministrazione per le attivita' assistenziali italiane
ed internazionali (AAI) e' soppressa con l'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
concernente soppressione di uffici centrali e periferici
delle amministrazioni statali. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile
1978, su proposta del Ministro per l'interno e previo
conforme parere della commissione tecnica di cui all'art.
113, terzultimo comma, sono accertati i beni attinenti a
funzioni trasferite o delegate alle regioni da attribuire
alle stesse. La commissione tecnica esprime il proprio
parere entro trenta giorni dalla richiesta".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
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