Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 479 del 25/11/1987 (Pubblicata nella G. U del 26 novembre 1987 n. 277)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, recante norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge  25  settembre 1987, n. 394, recante norme in
materia  di  composizione  delle corti di assise e degli altri uffici
giudiziari, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 3:
     al comma 1, il terzo capoverso e' sostituito dal seguente:
      "Quando  mancano  o  sono impediti anche i magistrati supplenti
delle  corti  di  assise  e  delle  corti  di  assise  di appello, la
sostituzione puo' essere disposta con decreto motivato del presidente
della  corte  di  appello,  sentito il procuratore generale presso la
corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza".
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 5. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della
legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituiti dagli articoli 1, 2 e 3
del  presente  decreto,  e  dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo
1958,  n.  195,  inserito  dall'articolo  4, si applicano alle nomine
relative  ai procedimenti non ancora conclusi con sentenza passata in
giudicato  alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
quando  la nomina sia stata disposta con decreto del presidente della
corte d'appello".
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 29 maggio 1987, n. 208, e 27 luglio 1987, n. 304.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 novembre 1987

                               COSSIGA

                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri

                                       VASSALLI, Ministro di grazia e
                                       giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI


 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  25  settembre  1987,  n. 394, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          225 del 26 settembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 17 dicembre 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022