Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 50 del 25/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 28 febbraio 1987 n. 49)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante  proroga  del
regime agevolativo per la zona franca di Gorizia,  e'  convertito  in
legge con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo  per
la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1  dicembre  1948,  n.
1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n.  700,  prorogato  con
decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   787,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986,  n.  45,  i  termini  da
questa ultima legge previsti sono  prorogati  al  31  dicembre  1987,
fatta  eccezione  del  termine  relativo  all'esenzione  dall'imposta
locale sui redditi, applicabile nella provincia di Gorizia fino al 31
dicembre 1995 ai sensi dell'articolo  2,  comma  3,  della  legge  29
gennaio 1986, n. 26"; 
      dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge  27  dicembre
1975, n. 700, e' sostituito dal seguente: 
      "Con deliberazione della  giunta  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai  sensi
dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle
tabelle  A  e  B  allegate  alla  presente  legge,  potranno   essere
modificati,   quantitativamente   e   qualitativamente,   anche   con
variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del  potenziale  valore
globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo
restando, come valore minimo garantito, quello delle  corrispondenti,
potenziali agevolazioni globali alla data  del  1  gennaio  1986.  La
variazione avra' decorrenza dal 1 luglio e sara'  fatta  con  i  dati
acquisiti al 1 gennaio precedente.  La  deliberazione  e'  sottoposta
all'approvazione  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  con  il
Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con  l'estero,
che si esprimono entro 60 giorni  dalla  ricezione  della  richiesta.
Decorso  inutilmente  tale  termine,  la  deliberazione  si   intende
approvata"". 
    2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 25 febbraio 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                                 ZANONE, Ministro dell'industria, del 
                                commercio e dell'artigianato 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  30  dicembre  1986,  n.  923, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          302 del 31 dicembre 1986.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 10 marzo 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022