Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 50 del 25/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 28 febbraio 1987 n. 49)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante proroga del
regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per
la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n.
1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, prorogato con
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, i termini da
questa ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1987,
fatta eccezione del termine relativo all'esenzione dall'imposta
locale sui redditi, applicabile nella provincia di Gorizia fino al 31
dicembre 1995 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 29
gennaio 1986, n. 26";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre
1975, n. 700, e' sostituito dal seguente:
"Con deliberazione della giunta della camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi
dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle
tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere
modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con
variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore
globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo
restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti,
potenziali agevolazioni globali alla data del 1 gennaio 1986. La
variazione avra' decorrenza dal 1 luglio e sara' fatta con i dati
acquisiti al 1 gennaio precedente. La deliberazione e' sottoposta
all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il
Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero,
che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende
approvata"".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
302 del 31 dicembre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 10 marzo 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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