Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 507 del 05/12/1987 (Pubblicata nella G. U del 12 dicembre 1987 n. 290)
Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e periti commerciali.
Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e periti commerciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 5 dell'ordinamento della professione di dottore
commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n. 1067, e all'articolo 4 dell'ordinamento della
professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei loro confronti si
applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249
del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le
attivita' di revisione e certificazione obbligatorie di contabilita'
e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di
societa' od enti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo Fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
NOTE
Nota all'art. 1:
Si trascrivono i testi dell'art. 5 del D.P.R. n.
1067/1953 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 1068/1953 cosi' come
integrati dalla presente legge:
"Art. 5 (Obbligo del segreto professionale). - I
dottori commercialisti hanno l'obbligo del segreto
professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli
351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice
di procedura civile, salvo per quanto concerne le attivita'
di revisione e certificazione obbligatorie di contabilita'
e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o
revisore di societa' od enti" "Art. 4 (Obbligo del segreto
professionale). - I ragionieri e periti commerciali
iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto
professionale.
Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342
del codice di procedura penale e 249 del codice di
procedura civile, salvo per quanto concerne le attivita' di
revisione e certificazione obbligatorie di contabilita' e
di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o
revisore di societa' od enti".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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