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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 59 del 03/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 4 marzo 1987 n. 52)
Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.
Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 6, lettera c), della
legge 8 luglio 1986, n. 349, si applicano altresi' al personale
dipendente di enti pubblici, anche economici, in posizione di comando
presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo
12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del tesoro, saranno individuati i criteri e le procedure per
l'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 15 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, agli inquadramenti di cui al comma 1 del
presente articolo.
NOTE
Note all'art. 1, comma 1:
- Il comma 6, lettera e), dell'art. 15 della legge n.
349/1986 stabilisce che il Ministro dell'ambiente, in sede
di prima applicazione della legge medesima, provvede alla
copertura dei posti di organico mediante inquadramento a
domanda anche del personale di ruolo in posizione di
comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai
sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e
successive modificazioni ed integrazioni (per l'intero
testo dell'art. 15 della legge n. 349/1986 si veda nelle
note all'art. 9, comma 1).
- Il testo vigente dell'art. 12 della legge n. 887/1984
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1985) e' il
seguente:
"Art. 12. - Per gli interventi di cui al primo comma
dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e'
autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 1.500
miliardi, di cui almeno 300 miliardi per iniziative di
sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura e 50 miliardi
per la realizzazione di interventi organici finalizzati al
recupero, al restauro e alla valorizzazione di singoli beni
monumentali, da realizzarsi ad opera del Ministero dei beni
culturali e ambientali.
Per i medesimi interventi di cui al comma precedente, e'
altresi' autorizzato il ricorso alla BEI per la contrazione
di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di
lire 1.500 miliardi. Detti mutui sono contratti a decorrere
dal secondo semestre dell'anno 1985.
Si applicano il terzo e il sesto comma dell'art. 37 della
legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Almeno 1.100 dei 3.000 miliardi di cui al primo e secondo
comma sono riservati per l'esecuzione o per il
completamento di opere o impianti destinati al
disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e
di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in
relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi
idrici e alla natura e gravita' delle condizioni di
alterazione dei corpi medesimi.
Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste
degli enti interessati, corredate dell'attestato regionale
di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre
1979, n. 650, sono presentate al Comitato interministeriale
di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e su
tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al
Parlamento entro novanta giorni dalla loro presentazione,
al fine di acquisire valutazioni utili alla formazione di
un programma organico di politica ambientale. I relativi
progetti sono approvati dal CIPE, sentito il Comitato
predetto ai sensi della lettera a) dell'art. 4 del
decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 381. Il
CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione
integrata dal Ministro per l'ecologia, secondo le modalita'
previste dall'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181.
Per lo studio dei problemi piu' urgenti dell'inquinamento
idrico e per il completamento della elaborazione
progettuale occorrente alla redazione del piano generale di
risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera d),
della legge 10 maggio 1976, n. 319, gia' avviata con i
fondi stanziati dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre
1981, n. 801, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 1982, n. 62, il Ministro per l'ecologia e'
autorizzato a costituire commissioni scientifiche, a
stipulare specifiche convenzioni con istituti ed a
conferire incarichi professionali a ditte specializzate o
ad esperti. Per le relative spese, lo stanziamento del cap.
6964 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1985 e'
incrementato di lire un miliardo.
Per l'espletamento dei compiti previsti dai commi
precedenti il Ministro per l'ecologia puo' altresi'
richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
nonche' agli enti pubblici, il comando del personale
occorrente sino al numero massimo di 50 unita'. Le spese
relative a detto personale rimangono a carico
dell'amministrazione o ente di provenienza".
Nota all'art. 1, comma 2:
Per l'intero testo dell'art. 15 della legge n. 349/1986
si veda nelle note all'art. 9, comma 1.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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