Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 60 del 14/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 5 marzo 1987 n. 53)
Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il
domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare
le  domande  internazionali  per  la protezione dei disegni o modelli
industriali  ornamentali direttamente presso l'Ufficio internazionale
oppure presso l'Ufficio centrale dei brevetti, ai sensi dell'articolo
4,  comma  1,  dell'accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 e successive
revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito
chiamato accordo.
  2.  La  domanda  presso l'Ufficio centrale dei brevetti puo' essere
inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
  3.  La  data  di  deposito della domanda e' quella dell'articolo 6,
comma 2, dell'accordo.
 
          NOTE

          Nota al titolo:
            L'accordo  de  L'Aja  del  6  novembre  1925  riguarda il
          deposito  internazionale  dei disegni o modelli industriali
          ornamentali.


          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il  testo  dell'art. 4, comma 1, dell'accordo relativo al
          deposito  internazionale  dei disegni o modelli industriali
          ornamentali e' il seguente:
            "1.  Il  deposito  internazionale  puo' essere effettuato
          all'Ufficio internazionale: 1) direttamente, o 2) per mezzo
          dell'Amministrazione  nazionale  di uno Stato contraente se
          la legislazione di questo Stato lo permette".

          Nota all'art. 1, comma 3:
            Il  testo  dell'art.  6,  comma  2,  dell'accordo  e'  il
          seguente:  "2.  Il  deposito  internazionale e' considerato
          come    effettuato   alla   data   alla   quale   l'Ufficio
          internazionale  ha  ricevuto la domanda nella debita forma,
          le tasse da pagarsi con la domanda e la o le fotografie - o
          tutte  le  altre  rappresentazioni grafiche - del disegno o
          modello   oppure,   se   esse   non   sono  state  ricevute
          contemporaneamente, alla data alla quale l'ultima di queste
          formalita'  e'  stata  adempiuta. La registrazione porta la
          stessa data".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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