Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 60 del 14/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 5 marzo 1987 n. 53)
Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744.
Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il
domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare
le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli
industriali ornamentali direttamente presso l'Ufficio internazionale
oppure presso l'Ufficio centrale dei brevetti, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, dell'accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 e successive
revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito
chiamato accordo.
2. La domanda presso l'Ufficio centrale dei brevetti puo' essere
inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 6,
comma 2, dell'accordo.
NOTE
Nota al titolo:
L'accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 riguarda il
deposito internazionale dei disegni o modelli industriali
ornamentali.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 4, comma 1, dell'accordo relativo al
deposito internazionale dei disegni o modelli industriali
ornamentali e' il seguente:
"1. Il deposito internazionale puo' essere effettuato
all'Ufficio internazionale: 1) direttamente, o 2) per mezzo
dell'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente se
la legislazione di questo Stato lo permette".
Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo dell'art. 6, comma 2, dell'accordo e' il
seguente: "2. Il deposito internazionale e' considerato
come effettuato alla data alla quale l'Ufficio
internazionale ha ricevuto la domanda nella debita forma,
le tasse da pagarsi con la domanda e la o le fotografie - o
tutte le altre rappresentazioni grafiche - del disegno o
modello oppure, se esse non sono state ricevute
contemporaneamente, alla data alla quale l'ultima di queste
formalita' e' stata adempiuta. La registrazione porta la
stessa data".
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