Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 75 del 06/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 11 marzo 1987 n. 58)
Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori.
Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 285 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e'
abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli abbonati hanno facolta', nei limiti e con le modalita'
stabilite nel regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi
dell'esercente o di ditte autorizzate per la fornitura e messa in
opera delle apparecchiature terminali, non facenti parte
dell'impianto principale, abilitate totalmente o parzialmente a
comunicare con la rete telefonica pubblica, nonche' delle condutture
ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento
all'impianto principale da parte dell'esercente.
La manutenzione degli impianti suddetti deve essere assicurata dal
titolare dell'abbonamento che dovra' provvedervi tramite l'esercente
o a mezzo delle ditte di cui al precedente comma, in possesso di
autorizzazione di grado adeguato alla potenzialita' e complessita'
dell'impianto da affidare in manutenzione.
Le amministrazioni statali possono provvedere, anche con personale
specializzato alle proprie dipendenze, alla manutenzione delle
apparecchiature terminali non facenti parte dell'impianto principale,
restando a cura dell'esercente soltanto il collaudo e l'allacciamento
all'impianto principale".
2. Per gli impianti esistenti, gia' collegati alla rete pubblica,
la nuova disciplina concernente la manutenzione degli stessi sara'
attuata a partire dal diciottesimo mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, fatta eccezione per gli impianti di
proprieta' dell'esercente la cui manutenzione continuera' a cura
dello stesso fino alla scadenza dei relativi contratti di noleggio, e
comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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