Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 77 del 07/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 13 marzo 1987 n. 60)
Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Polizia di Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo  12 del decreto
legislativo  luogotenenziale  21  agosto 1945, n. 518, la proposta di
concessione  di  medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della
Polizia  di  Stato,  con  la  relativa  documentazione,  puo'  essere
presentata  alla  commissione  unica  nazionale di primo grado per la
concessione  delle  qualifiche  dei partigiani e delle decorazioni al
valor militare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 febbraio 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il   testo   dell'art.   12   del   D.L.L.   n.  518/1945
          (Disposizioni    concernenti    il   riconoscimento   delle
          qualifiche  dei  partigiani  e  l'esame  delle  proposte di
          ricompensa), e' il seguente:
            "Art.  12.  -  Le  domande  per  il  riconoscimento delle
          qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di
          ricompense  al  valore debbono essere presentate, a pena di
          decadenza,  alle commissioni competenti entro il termine di
          sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
            Per  coloro  che si trovano all'estero il termine decorre
          dal giorno del ritorno in Patria".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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