Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 77 del 07/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 13 marzo 1987 n. 60)
Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Polizia di Stato.
Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Polizia di Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, la proposta di
concessione di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della
Polizia di Stato, con la relativa documentazione, puo' essere
presentata alla commissione unica nazionale di primo grado per la
concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al
valor militare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 12 del D.L.L. n. 518/1945
(Disposizioni concernenti il riconoscimento delle
qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di
ricompensa), e' il seguente:
"Art. 12. - Le domande per il riconoscimento delle
qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di
ricompense al valore debbono essere presentate, a pena di
decadenza, alle commissioni competenti entro il termine di
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Per coloro che si trovano all'estero il termine decorre
dal giorno del ritorno in Patria".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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