Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 88 del 04/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 18 marzo 1987 n. 64)
Provvedimenti a favore dei tubercolotici.
Provvedimenti a favore dei tubercolotici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n.
1088, gia' sostituito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 6
agosto 1975, n. 419, e' sostituito dai seguenti:
"L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo
alla cessazione del trattamento postsanatoriale, previsto
dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia
presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro
novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento
post-sanatoriale.
Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto
termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento
decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
domanda.
Hanno il diritto di presentare domanda e di essere ammessi al
beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex
assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni
fisiche previste, hanno fruito dell'indennita' post-sanatoriale in
epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge".
NOTE
Nota agli articoli 1 e 2, comma 1:
Il testo dell'art. 4 della legge n. 1088/1970
(Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei
cittadini colpiti da tubercolosi), gia' modificato
dall'art. 6 della legge n. 419/1975 e come ulteriormente
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4. - Agli assistiti contro la tubercolosi e loro
familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di
trattamento post-sanatoriale di cui al precedente art. 2,
un assegno per un periodo di due anni di cura o di
sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in
rate mensili posticipate.
Tale assegno e' concesso agli assistiti ed ai loro
familiari a carico la cui capacita' di guadagno in
occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a
meno della meta' per effetto o in relazione alla malattia
tubercolare. L'assegno e' rinnovabile di due anni in due
anni, permanendo la predetta riduzione.
Ai familiari a carico di eta' inferiore agli anni 15
l'assegno e' concesso qualora siano accertate minorazioni
che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di
cura o di sostentamento. Qualora nel corso di godimento
dell'assegno il minore compia il quindicesimo anno di eta'
ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno
medesimo si applica il criterio di cui al comma precedente.
L'assegno non e' cumulabile con la normale retribuzione
continuativa ed a tempo pieno ne' con i trattamenti di cui
agli articoli 1 e 2 della presente legge.
L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno
successivo alla cessazione del trattamento
post-sanatoriale, previsto dall'art. 2 della presente
legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto
nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni
dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.
Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il
predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di
sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo
alla presentazione della domanda.
Hanno diritto di presentare domanda e di essere ammessi
al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche
gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle
menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennita'
post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge.
L'accertamento delle condizioni per il diritto
all'assegno di cura o di sostentamento previsto dal secondo
comma del presente articolo e' effettuato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale secondo le procedure in
atto per l'accertamento dell'invalidita' pensionabile. Per
tale accertamento l'Istituto nazionale della previdenza
sociale puo' servirsi dei propri istituti di cura o dei
dispensari dipendenti dai concorsi provinciali.
Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale concernenti la concessione dell'assegno
di cura o di sostentamento di cui ai commi precedenti e'
ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli
assicurati nei termini e nei modi previsti dal regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si applicano
per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
