Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 108 del 08/04/1988 (Pubblicata nella G. U del 9 aprile 1988 n. 83)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti
per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili di proprieta' privata e pubblica adibiti ad uso di
abitazione e' sospesa fino al 31 dicembre 1988 nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1- bis. - 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione di immobili di proprieta' pubblica e privata adibiti
ad uso diverso da quello di abitazione e' comunque sospesa fino al 31
dicembre 1988.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di
rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore,
nonche' nel caso di morosita' intervenuta durante il periodo di cui
al medesimo comma".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le commissioni provinciali previste dall'articolo 2
del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, restano
costituite fino al 31 dicembre 1988".
L'articolo 3 e' soppresso.
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si
applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi
previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente
all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati
sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore e nel caso di
provvedimenti di rilascio da eseguirsi in virtu' di titoli di
conciliazione giudiziale".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4- bis. - 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 1- bis si
applicano nei comuni di cui all'articolo 13-quater, commi 3 e 4, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120".
L'articolo 5 e' soppresso.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DE ROSE, Ministro dei lavori
pubblici
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
31 dell'8 febbraio 1988.
Non si procedera' alla pubblicazione del testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione in
quanto la legge stessa, qui' pubblicata, sostituisce e
aggiunge taluni articoli e sopprime tutti gli altri, ad
esclusione dell'art. 6 nel quale e' indicata la data di
entrata in vigore del decreto-legge.
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