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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 111 del 18/03/1988 (Pubblicata nella G. U del 11 aprile 1988 n. 84)
Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale.
Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le lettere c), d) e g) del
primo comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, sono sostituite dalle seguenti:
" c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125
centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e
di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e
che non superino la velocita' di 40 chilometri all'ora, la cui guida
sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A,
sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125
centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente;
motoveicoli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubi;
autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine
agricole diverse da quelle indicate alla lettera c); macchine
operatrici;
g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera f),
quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione
professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o
di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone".
2. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la lettera b) del terzo
comma, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n.
394, e' sostituita dalla seguente:
" b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale
limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni
qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneita'
psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti".
3. Nell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il settimo comma, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e'
abrogato.
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