Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 213 del 07/06/1988 (Pubblicata nella G. U del 20 giugno 1988 n. 143)
Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero.
Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il personale ispettivo, direttivo e docente destinato, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215,
presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, anteriormente
all'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, ivi
compreso quello previsto dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1971, n.
153, e' mantenuto in servizio all'estero, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 7, terzo comma, lettera a), della citata legge n. 604
del 1982, anche se in servizio all'estero con comando temporaneo ai
sensi dell'articolo 19 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740,
per un ulteriore settennio a far data dalla scadenza del primo
settennio.
2. La norma di cui al precedente comma si applica anche al
personale ispettivo, direttivo e docente destinato all'estero in base
alle procedure previste dall'articolo 1 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 215 del 1967, anche se tale personale
abbia iniziato il servizio all'estero nelle istituzioni suindicate in
data successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 604 del
1982.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge n. 215/1967 concerne il personale in servizio
nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.
- La legge n. 604/1982 e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 agosto 1983 ed e' entrata
in vigore il 9 settembre successivo.
- Il personale previsto dall'art. 7 della legge n.
153/1971 (Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica
e di formazione e perfezionamento professionali da attuare
all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro
congiunti) e' il seguente:
un'aliquota dei presidi e professori di scuole
secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori
scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti
elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli
del Ministero della pubblica istruzione, messi a
disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e
secondo le modalita' previste dal testo unico 12 febbraio
1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n.
215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.
Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo
stato giuridico ed economico vigenti per il personale di
ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle
istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai
provvedimenti legislativi sopracitati.
- La lettera a) del terzo comma dell'art. 7 della citata
legge n. 604/1982 dispone che il personale che si trova
nel primo settennio di servizio all'estero puo' esservi
mantenuto per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il
compimento del settennio stesso.
- L'art. 19 del R.D. n. 740/1940 (testo unico delle
norme legislative sulle scuole italiane all'estero) cosi'
recita:
"Art. 19. - Ai posti che non si siano potuti conferire a
termine dell'art. 14 del presente testo unico si provvede
mediante assunzione di personale provvisorio o supplente
ovvero mediante comando, per un periodo non superiore a un
anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal
Ministero della pubblica istruzione. Durante il detto
periodo il personale cosi' comandato conserva il diritto
alla sede che occupava nel regno.
L'onere della relativa spesa e' assunto dal Ministero
degli affari esteri.
La scelta del personale provvisorio o supplente da
assumersi sul luogo dovra' cadere su chi abbia un titolo di
studio idoneo a impartire l'insegnamento e, possibilmente,
il requisito della cittadinanza italiana".
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 215/1967 e' il
seguente:
"Art. 1 (Destinazione all'estero). - Il personale
ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero
della pubblica istruzione, i professori universitari ed i
funzionari dei ruoli dello Stato, salvo quando si tratti di
funzionari dello stesso Ministero degli affari esteri, sono
destinati all'estero, per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 7, 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940,
n. 740, con decreto del Ministro per gli affari esteri
previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o
del Ministero da cui dipendono. La destinazione e' disposta
previo accertamento del possesso di idonei requisiti ed
attitudini nonche' in base ai titoli posseduti e ad un
colloquio.
L'accertamento di cui al precedente comma e' compiuto,
in relazione all'incarico da conferire, da una commissione
presieduta dal direttore generale delle relazioni culturali
del Ministero degli affari esteri o, in sua assenza, dal
vice direttore generale o da altro funzionario della
carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non
inferiore a ministro plenipotenziario di 2a classe,
nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del
direttore generale delle relazioni culturali, e composta di
tre rappresentanti del Ministero stesso e di tre
rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione,
designati di volta in volta, dai rispettivi Ministri. La
commissione medesima accerta anche i requisiti di idoneita'
del personale da comandare ai sensi dell'art. 19 del
succitato testo unico.
Il personale di cui al presente articolo non puo' essere
destinato all'estero se non ha superato il periodo di
straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza".
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