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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno
1985, n. 281, successivamente modificato dal comma 5 dell'articolo 2
del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430, e' sostituito dal
seguente:
"Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo'
eccedere le duecentoquindici unita'".
2. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)
provvede a modificare la tabella relativa all'organico del personale
di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da
assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281,
con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.
3. L'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n.
281, e' sostituito dal seguente:
"La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo'
assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di
settantacinque unita'. Le relative deliberazioni sono adottate con
non meno di quattro voti favorevoli".
4. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500
milioni per l'anno 1988, in lire 2.700 milioni per l'anno 1989 e in
lire 4.800 milioni per l'anno 1990, resta a carico del capitolo 4505
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988 e
corrispondente capitolo per gli anni successivi, relativo alle spese
per il funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 2 del D.L. n. 95/1974
(Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei titoli azionari) e' il seguente:
"Art. 2. - E' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non
puo' eccedere le duecentoquindici unita'.
Il trattamento giuridico ed economico del personale e
l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento
di cui al precedente articolo 1, ottavo comma, in base ai
criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in
vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il
regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico che
intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto
applicabili.
Il regolamento indicato nel precedente comma puo'
prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica
di direttore generale, determinandone le funzioni. Il
direttore generale risponde del proprio operato alla
Commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e'
adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono
attribuiti dalla Commissione, anche in sede di
inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di
quattro voti favorevoli.
Al personale in servizio presso la Commissione e' in
ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o
incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali
e industriali.
L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi
per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di
competenza ed esperienza nei settori di attivita'
istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti
dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i
bandi appositamente emanati.
La Commissione, per l'esercizio delle proprie
attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, in numero di settantacinque unita'. Le
relative deliberazioni sono adottate con non meno di
quattro voti favorevoli.
La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e
problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione
sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono
esclusivamente alla Commissione le irregolarita' e
violazioni constatate, anche quando assumano la veste di
reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua
competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto
conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine
di trenta giorni".
- Il testo vigente dell'art. 1 del medesimo decreto e'
il seguente:
"Art. 1. - E' istituita con sede in Roma la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa. La Commissione ha in
Milano la sede secondaria operativa.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha
personalita' giuridica di diritto pubblico e piena
autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
La Commissione e' composta da un presidente e da quattro
membri, scelti tra persone di specifica e comprovata
competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' e
indipendenza, nominati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi
durano in carica 5 anni e possono essere confermati una
sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo
comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
si applicano nei confronti del presidente e dei membri
della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti
possono procedere alla audizione delle persone designate
quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le
indennita' spettanti al presidente e ai membri.
Il presidente e i membri della Commissione non possono
esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna
attivita' professionale, neppure di consulenza, ne' essere
amministratori, ovvero soci a responsabilita' illimitata,
di societa' commerciali, sindaci revisori o dipendenti di
imprese commerciali o di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne'
essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del
mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i
dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in
aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati
e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla
conservazione del posto.
Le deliberazioni della Commissione sono adottate
collegialmente, salvo i casi di urgenza, previsti dalla
legge. Il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria
e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non e' ammessa
delega permanente di funzioni ai commissari.
La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge
in base al bilancio di previsione approvato dalla
Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la
struttura del bilancio di previsione, il quale deve
comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle
entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al
successivo comma, che disciplina anche le modalita' per le
eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione
finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione
finanziaria sono pubblicati nel bollettino della
Commissione.
La Commissione delibera le norme concernenti la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando
in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari
anche ai fini della relazione in Commissione su singoli
affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale e l'ordinamento delle carriere,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato.
Le deliberazioni della Commissione concernenti i
regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con
non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti
sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri,
il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la
legittimita' in relazione alle norme del presente decreto,
e successive modificazioni e integrazioni, e li rende
esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti
giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il
termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste
ultime devono essere effettuate, in unico contesto,
sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni.
In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i
regolamenti divengono esecutivi.
Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
passivi avanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni
amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la
Commissione puo' avvalersi anche dell'Avvocatura dello
Stato.
La Commissione ha diritto di richiedere notizie,
informazioni e collaborazioni a tutte le pubbliche
amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni
acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue
attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del
Ministro del tesoro.
Il presidente della Commissione tiene informato il
Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior
rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in
volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di
natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai
commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma
dell'articolo 2 del presente decreto.
Il Ministro del tesoro puo' formulare le proprie
valutazioni alla Commissione, informando il Parlamento. Il
Ministro del tesoro informa altresi' il Parlamento degli
atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia
avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti
al fine del corretto funzionamento del mercato dei valori
mobiliari.
Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione
trasmette al Ministro del tesoro una relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso e sugli
indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.
Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali valutazioni.
Nel caso di impossibilita' di funzionamento o di
continuata inattivita', il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda
proporre lo scioglimento della Commissione ne da' motivata
comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di
scioglimento e' nominato un commissario straordinario per
l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della
Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i
membri della Commissione disciolta. Al commissario
straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata
competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed
indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita',
le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle
previste dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n.
14. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si
procede alla nomina del presidente e dei membri della
Commissione. Il commissario straordinario resta in carica
fino all'insediamento della Commissione. Il decreto di
scioglimento della Commissione e di nomina del commissario
straordinario determina il compenso dovuto al commissario
medesimo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica".