Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 235 del 20/06/1988 (Pubblicata nella G. U del 29 giugno 1988 n. 151)
Abrogazione del terzo comma dell'articolo 10, dell'articolo 11 e dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.
Abrogazione del terzo comma dell'articolo 10, dell'articolo 11 e dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 10, l'articolo 11 e l'ultimo comma
dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono abrogati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MANNINO, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
__________
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge abrogate e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo delle disposizioni abrogate e' il seguente:
" Art. 10, terzo comma. - L'accordo intervenuto tra le
parti e' pubblicato a cura del comitato sul Bollettino
ufficiale della regione o delle province autonome di Trento
e Bolzano ed e' vincolante per le parti contraenti ".
" Art. 11 (come modificato dall'art. 2 della legge 19
marzo 1980, n. 77). - Qualora non intervenga tra le parti
l'accordo di cui all'art. 10 entro trenta giorni
dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla
produzione e' determinato, secondo i criteri fissati dalla
presente legge, da una commissione cosi' composta:
1) il titolare del competente organo regionale o un suo
delegato con funzioni di presidente;
2) cinque rappresentanti dei produttori del latte, di
cui quattro in rappresentanza dei coltivatori diretti,
designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive
sezioni regionali;
3) due rappresentanti delle cooperative
lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni
cooperativistiche nazionali riconosciute;
4) quattro rappresentanti delle industrie di
trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al
precedente n. 2);
5) un rappresentante delle centrali del latte,
designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;
6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati
uno dalle organizzazioni di cui al precedente numero 2) ed
uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5).
Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona
ricadente nel territorio di piu' regioni e' competente la
commissione della regione nel cui territorio si determina
la maggiore produzione rispetto alla zona.
La commissione e' nominata con decreto del presidente
della regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni
annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni
entro trenta giorni da quello in cui e' stata formalmente
investita della questione.
La decisione della commissione e' presa a maggioranza
dei voti ed e' vincolante tra le parti immediatamente dopo
la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o
delle province autonome di Trento e Bolzano.
La commissione ha sede presso la camera di commercio del
capoluogo di regione, dove viene convocata dal presidente
della commissione stessa".
" Art. 12, ultimo comma. - Qualora non intervenga tra le
parti un accordo si applica l'art. 11".
______________
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