Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 241 del 17/06/1988 (Pubblicata nella G. U del 1 luglio 1988 n. 153)
Estensione ai cittadini residenti a Campione d'Italia dei benefici previsti dalle leggi 3 marzo 1971, n. 153, e 15 marzo 1986, n. 69, per l'equipollenza dei titoli di studio di secondo grado e di istruzione professionale conseguiti in scuole elvetiche.
Estensione ai cittadini residenti a Campione d'Italia dei benefici previsti dalle leggi 3 marzo 1971, n. 153, e 15 marzo 1986, n. 69, per l'equipollenza dei titoli di studio di secondo grado e di istruzione professionale conseguiti in scuole elvetiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I benefici previsti dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n.
153, e dalla legge 15 marzo 1986, n. 69, relativamente
all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole
elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di secondo grado e di
istruzione professionale e dei titoli finali di studio conseguiti
nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli di studio finali
d'istruzione secondaria di secondo grado italiani, sono estesi ai
cittadini residenti a Campione d'Italia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 5 della legge n. 153/1971 (Iniziative
scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e
perfezionamento professionali da attuare all'estero a
favore dei lavoratori italiani e loro congiunti) e' il
seguente:
"Art. 5. - I lavoratori italiani e loro congiunti
emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di
studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole
italiane elementare e media possono ottenerne
l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di
studio italiani a condizione che sostengano una prova
integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo
le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del
Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il
Ministro per gli affari esteri.
Dalla prova integrativa sono esentati coloro che
producano l'attestato di frequenza con profitto delle
classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente
art. 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio
straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie
classificate.
I provveditori agli studi, accertate le condizioni
previste nei precedenti commi, rilasciano il documento
comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite
con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito
il Consiglio superiore della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro per gli affari esteri.
I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che
abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio
nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti
italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di
istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a
tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali
italiani a condizione che sostengano le prove integrative
eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di
titolo di studio straniero da una apposita commissione
nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta
di sette membri, uno dei quali designato dal Ministero
degli affari esteri.
Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal
provveditore agli studi al quale e' stata presentata la
domanda dall'interessato.
I programmi e le modalita' di svolgimento delle prove
sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della
pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli
affari esteri.
Il documento comprovante l'equipollenza e' rilasciato
dal provveditore agli studi.
La validita' in Italia di attestati di qualifica
professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o
loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel
terzo comma del precedente art. 4, e' concessa sulla base
di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi
d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il
Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di
questioni rientranti anche nella sua competenza. Il
documento comprovante l'estensione della validita' e'
rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione.
Gli interessati dovranno esibire un attestato
dell'autorita' consolare comprovante la condizione di
lavoratori italiani o loro congiunti emigrati".
- La legge n. 69/1986 reca: "Estensione ai cittadini
italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per
motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni
benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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