Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 242 del 27/06/1988 (Pubblicata nella G. U del 1 luglio 1988 n. 153)
Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale.
Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
modificato dal numero 5 dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1940, n.
254, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese
di luglio di ogni anno presso le corti di appello.
2. I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di
grazia e giustizia.
3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia
e giustizia e ciascuna di esse e' composta di cinque membri titolari
e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono
avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di
corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono
magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a
quella di consigliere di corte d'appello; un titolare e un supplente
sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso
un'Universita' della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore.
4. Gli avvocati componenti le commissioni d'esame sono designati
dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli
dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni
commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni
consiglio dell'ordine del distretto. Il Ministro di grazia e
giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed
il vicepresidente tra i componenti avvocati.
5. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di
qualsiasi membro effettivo.
6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la
domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unita', le
commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento
delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i
medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in
sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari
a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A
ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati superiore a duecentocinquanta".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restando invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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