Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 246 del 04/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 5 luglio 1988 n. 156)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti
per il personale della scuola, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 5:
il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
"5. Il personale docente e non docente immesso in ruolo ai sensi
del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604, e' mantenuto in
servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza del settennio
economico. Tutte le proroghe della permanenza in servizio del
personale impegnato nelle istituzioni scolastiche e culturali
italiane all'estero disposte dalla legislazione vigente, in deroga a
quanto previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, non interrompono
le procedure concorsuali di cui alla suddetta legge e pertanto le
relative graduatorie restano in vigore sino al completo esaurimento.
5-bis. A tutto il personale viene fatta salva la possibilita' di
venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche, previo
espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della
legge 25 agosto 1982, n. 604".
Dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis. - 1. Il comma 4-sexies dell'articolo 4 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si applica al personale non
docente della scuola soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie di
conferimento delle supplenze annuali, gia' compilate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in
applicazione dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e
successive modificazioni".
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: "con supplenza annuale" sono sostituite
dalle seguenti: "con nomina di durata annuale conferita dal
provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle
accademie, dai direttori";
al comma 6, sono soppresse le parole da: "Per i conservatori" fino
alla fine del comma;
dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Per i conservatori di musica e le accademie sono compilate
graduatorie nazionali per singoli insegnamenti".
All'articolo 16:
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Alle nomine da disporre ai sensi del presente articolo si
provvede dopo l'effettuazione di quelle previste dal precedente
articolo 4".
All'articolo 17:
al comma 2, dopo le parole: "legge 20 maggio 1982, n. 270", sono
aggiunte le seguenti: ", e dopo aver dato attuazione a quanto
disposto dal precedente articolo 4, in materia di validita' delle
corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami"; e sono
aggiunte, in fine, le parole: "Non sono da considerarsi disponibili i
posti gia' messi a concorso";
al comma 3, le parole: "il requisito del servizio utile" sono
sostituite dalle seguenti: "l'ultimo servizio utile".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 3 giugno 1987, n. 215, 31 luglio 1987, n. 321, 1
ottobre 1987, n. 405, 3 dicembre 1987, n. 491, e 1 febbraio 1988, n.
20, senza soluzione di continuita' sino alla data di entrata in
vigore del decreto-legge di cui al comma 1.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
-------------------------------------------------------
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
104 del 5 maggio 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 30 luglio 1988.
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