Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 251 del 24/06/1988 (Pubblicata nella G. U del 8 luglio 1988 n. 159)
Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli istituti dell'istruzione tecnica e professionale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  di una razionale utilizzazione delle loro strutture e
del personale in servizio, ai convitti annessi agli istituti  tecnici
e  professionali possono essere ammessi anche studenti provenienti da
scuole ed istituti di  istruzione  secondaria  superiore  diversi  da
quelli  cui i convitti stessi sono annessi, purche' cio' non comporti
modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 24 giugno 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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