Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 266 del 11/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 14 luglio 1988 n. 164)
Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI).
Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' del
personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, dell'Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico
italiano (RAI), nonche', fino all'eventuale emanazione di una nuova
disciplina derivante anche dall'approvazione del piano energetico
nazionale, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), continuano
ad essere regolati dai particolari ordinamenti previsti per ciascuno
degli enti predetti.
2. Per l'Azienda autonoma di assistenza al volo rimane fermo il
disposto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 1981, n. 145, che viene altresi' esteso al Registro
aeronautico. Per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in
quanto ente pubblico economico, si continua ad applicare il disposto
dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
3. Le delibere che disciplinano lo stato giuridico ed il
trattamento economico di attivita' del personale dipendente
dell'Unioncamere e dell'ENEA sono approvate e rese esecutive con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri vigilanti e di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
del lavoro e della previdenza sociale.
4. In sede di approvazione delle delibere di cui al comma 3 si
tiene conto dell'andamento della contrattazione collettiva nei
corrispondenti settori pubblici e privati, anche in riferimento alle
linee di politica economica del Governo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Nel disposto dell'art. 30 del D P.R. n. 145/1981
(Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale) si fa rinvio all'art. 29
dello stesso decreto. Si ritiene quindi opportuno
pubblicare qui di seguito entrambi gli articoli:
"Art. 29 (Materie riservate agli accordi sindacali). -
Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi
contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie:
1) il regime retributivo di attivita';
2) l'organizzazione interna degli uffici;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in
rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad
assicurare la efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i
procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i
congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento;
7) l'attuazione, degli istituti concernenti la
formazione e l'addestramento professionale;
8) l'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del
personale nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla
legge;
10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui
agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31,
secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio
1970, n. 300".
"Art. 30 (Procedimento per gli accordi sindacali). - Le
materie previste dal precedente art. 29 sono disciplinate
sulla base di accordi definiti triennalmente con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative su base nazionale.
Alle trattative fra il consiglio di amministrazione
dell'Azienda e le organizzazioni sindacali di categoria
partecipano in veste di osservatori anche i rappresentanti
dei Ministeri dei trasporti e del tesoro.
L'ipotesi di accordo raggiunta e' comunicata entro
quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro.
Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali
dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che abbiano
dichiarato di non voler partecipare alle trattative,
possono trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro
osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo
sindacale.
Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei
Ministri approva la disciplina contenuta nella ipotesi di
accordo o nega l'approvazione.
Entro il termine di sessanta giorni dalla approvazione
dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono
emanate le norme contenenti la disciplina prevista negli
accordi".
- Il testo dell'art. 24 della legge n. 559/1966 (Nuovo
ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato) e' il
seguente:
"Art. 24. - Entro dodici mesi dalla pubblicazione nella
presente legge sara' emanato il relativo regolamento di
attuazione.
Entro il termine di sei mesi da tale emanazione, il
consiglio di amministrazione sottoporra' all'approvazione
del Ministro per il tesoro:
1) il regolamento di servizio;
2) il regolamento del personale, il quale disciplinera'
i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri
dipendenti, in base al trattamento normativo e retributivo
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i
dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle
aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie,
ed ai trattamenti integrativi aziendali.
Detto regolamento prevedera' la graduale estensione, nel
corso di due anni dall'entrata in vigore della presente
legge, al personale assunto dopo il giugno 1955, dei
trattamenti aventi carattere di generalita' attualmente
fruiti dal personale assunto precedentemente a tale data.
La maggiore spesa correlativa non potra' incidere, per
ognuno dei due anni, sul bilancio dell'Istituto, per un
importo superiore alla meta' dell'onere complessivo".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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