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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 275 del 15/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 19 luglio 1988 n. 168)
Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette.
Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette.
La Camera dei deputati ed il Sentato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di
revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari,
e' fissato come segue: al 31 dicembre 1988, per gli uffici ricompresi
in un distretto nel quale sia in funzione, alla data di entrata in
vigore della presente legge, un centro di servizio delle imposte
dirette; al 30 giugno 1989, per gli uffici ricompresi in un distretto
nel quale entri in funzione, entro la medesima data, un centro di
servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1990, per i residui
uffici.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n.
326/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 403 (Disposizioni urgenti per la revisione
delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori
sportivo e cinematografico, per assicurare la continuita'
della riscossione delle imposte dirette e dell'attivita' di
alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino
fiscale, nonche' norme per il differimento di termini in
materia tributaria) e' il seguente:
"Art. 4, comma 2. Il termine del 31 dicembre 1986
previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo
1985, n. 101 (b) , in materia di revisione delle
circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e'
fissato al 30 giugno 1988. E' fatta comunque salva la
facolta' al Ministro delle finanze di provvedere, con
decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla
soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle
imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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