Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 275 del 15/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 19 luglio 1988 n. 168)
Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette.
  La Camera dei deputati ed il Sentato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2,
del  decreto-legge  4  agosto   1987,   n.   326,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,  n.  403,  in  materia  di
revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici  finanziari,
e' fissato come segue: al 31 dicembre 1988, per gli uffici ricompresi
in un distretto nel quale sia in funzione, alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, un  centro  di  servizio  delle  imposte
dirette; al 30 giugno 1989, per gli uffici ricompresi in un distretto
nel quale entri in funzione, entro la medesima  data,  un  centro  di
servizio delle imposte dirette; al 30  giugno  1990,  per  i  residui
uffici. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota all'art. 1, comma 1:
             Il  testo  dell'art.  4,  comma  2, del decreto-legge n.
          326/1987, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
          ottobre 1987, n. 403 (Disposizioni urgenti per la revisione
          delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i  settori
          sportivo  e  cinematografico, per assicurare la continuita'
          della riscossione delle imposte dirette e dell'attivita' di
          alcuni  uffici  finanziari, per il rilascio dello scontrino
          fiscale, nonche' norme per il differimento  di  termini  in
          materia tributaria) e' il seguente:
            "Art.  4,  comma  2.  Il  termine  del  31  dicembre 1986
          previsto dall'articolo 3, comma 1,  della  legge  14  marzo
          1985,   n.   101  (b)  ,  in  materia  di  revisione  delle
          circoscrizioni territoriali  degli  uffici  finanziari,  e'
          fissato  al  30  giugno  1988.  E'  fatta comunque salva la
          facolta' al  Ministro  delle  finanze  di  provvedere,  con
          decreto  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,  alla
          soppressione di  alcuni  degli  uffici  distrettuali  delle
          imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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