Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 278 del 19/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 21 luglio 1988 n. 170)
Ulteriori interventi per l'adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino.
Ulteriori interventi per l'adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del
regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della
Comunita' economica europea, allo scopo di realizzare il riposo
biologico e l'adattamento della capacita' di produzione del naviglio
peschereccio all'effettiva disponibilita' delle risorse ittiche
pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima
con reti a strascico o con reti volanti sono obbligate a sospendere
l'attivita' di pesca in periodi stabiliti con decreto del Ministro
della marina mercantile di cui all'articolo 4.
2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1 il
Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere per gli
anni 1988-1989-1990 alle imprese di pesca un premio il cui ammontare
e' quello fissato dal regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986,
per le navi con i requisiti previsti nel regolamento stesso,
commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire, nella
misura determinata annualmente dalla Comunita' economica europea.
3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal suddetto
regolamento n. 4028, l'ammontare del contributo e' stabilito con
decreto del Ministro della marina mercantile nei seguenti limiti
massimi:
a) Navi inferiori a 18 metri:
Navi Navi
aventi meno aventi piu'
Stazza di 10 anni di 10 anni
(tonnellate (lire giorna- (lire giorna
stazza lorda) liere) liere)
-- -- -
Fino a meno di 20 . . . . . 135.000 110.000
Da 20 a meno di 50 . . . . 244.000 200.000
Da 50 a meno di 70 . . . . 310.000 232.000
4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi
abilitate alla pesca oltre gli stretti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 41/1982 reca il "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".
- Il regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18
dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il
miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, e' stato pubblicato nella
"Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 376 del
31 dicembre 1986.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
