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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La disposizione risultante dal combinato disposto degli articoli
1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1978, n. 695, deve essere interpretata nel senso che
l'esclusione dell'applicabilita' ai prelievi ed alle altre
imposizioni dettate nell'ambito della politica agricola comunitaria
nonche' alle relative imposizioni interne, della facilitazione per i
dazi, costituita dalla loro applicazione nella misura piu' favorevole
all'importatore, ha effetto esclusivamente a decorrere dalla data
dell'11 settembre 1976. Conseguentemente l'Amministrazione
finanziaria non procede alla riscossione delle differenze dei
suddetti prelievi ed imposizioni derivanti da operazioni doganali
poste in essere fino al 10 settembre 1976 compreso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 1, n. 3) del D.P.R. n. 695/1978
(Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa
dei dazi doganali di importazione della Repubblica
italiana), e' il seguente:
"3) Il punto 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
'Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1
interviene una variazione del dazio, l'importatore puo'
chiedere l'applicazione del dazio piu' favorevole purche'
la merce non sia stata gia' lasciata alla libera
disponibilita' dell'importatore stesso. La domanda deve
contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta.
La facilitazione di cui al precedente comma non si
applica ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni
previste nell'ambito della politica agricola comune e
nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma
dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, a talune merci risultanti dalla
trasformazione di prodotti agricoli'".
- Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 695/1978 e' il
seguente:
"Art. 3. - La norma di cui al punto 2, secondo comma,
dell'art. 6 delle disposizioni preliminari della tariffa
dei dazi doganali di importazione della Repubblica
italiana, quale risulta modificato con l'art. 1 del
presente decreto, ha effetto dall'11 settembre 1976".