Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 326 del 01/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 9 agosto 1988 n. 186)
Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno.
Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e' autorizzato a
bandire, in coerenza con gli obiettivi e le finalita' del piano
generale di intervento nel Mezzogiorno, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, concorsi per l'attribuzione
di borse di studio a carattere biennale, non rinnovabili, da
concludere entro il 31 dicembre 1990, in favore di giovani laureati e
giovani diplomati di eta', rispettivamente, non superiore a ventinove
e ventidue anni compiuti alla data del bando e residenti alla stessa
data nelle regioni meridionali, definite ai sensi dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. Il bando deve prevedere, oltre ai requisiti di partecipazione,
l'ammontare lordo dell'assegno mensile, non superiore rispettivamente
a lire 1 milione e 800 mila per i borsisti laureati e a lire 1
milione e 500 mila per i borsisti diplomati. In caso di utilizzazione
all'estero delle borse di studio il relativo importo sara' pari a
quello ordinariamente corrisposto dal CNR per le borse di studio da
fruire all'estero.
3. Le borse di studio sono utilizzate presso gli organi di ricerca
del CNR, ovvero presso istituti universitari e di ricerca nazionali,
stranieri o internazionali della rete scientifica o di quella del
sistema produttivo di beni e servizi, di riconosciuta competenza nei
settori connessi con gli obiettivi e le finalita' di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e
1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo al CNR
per borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno".
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
RUBERTI, Ministro per il
coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura della disposizione di legge alla
quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati
il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi'
formulato:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il
presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni
della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
al precedente comma comprenda parte di quello di un comune
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara'
limitata al solo territorio di quel comune facente parte
dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del
Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico
riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni
caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente
articolo".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
