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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, recante provvedimenti
urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
al comma 1, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle
seguenti:
" a) n. 35 unita' in possesso del diploma di laurea in ingegneria
e dell'abilitazione all'esercizio della professione da adibire a
compiti della ex carriera direttiva tecnica;
b) n. 15 unita' in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche e
sociali da adibire a compiti della ex carriera direttiva
amministrativa;
c) n. 50 unita' in possesso del diploma di geometra o di perito
industriale o di maturita' scientifica da adibire a compiti della ex
carriera di concetto tecnica;
d) n. 25 unita' in possesso del diploma di ragioneria o maturita'
classica da adibire a compiti della ex carriera di concetto
amministrativa".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il personale di cui alle lettere a), b), c), e d) del
comma 1 dell'articolo 2 e' assunto, previo accertamento del possesso
dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, con contratto di
diritto privato di durata non superiore a dodici mesi e con
trattamento economico corrispondente a quello del settimo e sesto
livello retributivo di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, dalle liste di
collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di
provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione di destinazione.
2. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di
cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, degli
iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna
provincia.
3. Il personale di cui al comma 1 puo' essere abilitato alla
effettuazione degli esami di guida e alla effettuazione delle
operazioni tecniche di competenza, ai sensi delle vigenti
disposizioni, del personale di ruolo della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con le modalita'
che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. Entro la durata del contratto il personale di cui al comma 1 e'
ammesso ad un concorso interno riservato, per titoli ed esami, i cui
vincitori sono nominati in prova nella qualifica iniziale nei ruoli
delle rispettive ex carriere con decorrenza dal primo giorno
successivo alla scadenza dei contratti di cui al comma 1.
L'Amministrazione puo' coprire i posti rimasti eventualmente vacanti
dopo l'espletamento dei concorsi interni mediante stipulazione di
nuovi contratti ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1.
5. Il personale di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1
dell'articolo 2, purche' in possesso dei requisiti richiesti per
l'accesso al pubblico impiego, e' assunto in prova, nella qualifica
iniziale delle rispettive ex carriere e nella qualifica di operaio
comune, dalle liste di collocamento di cui all'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici
provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione di destinazione.
6. Qualora entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto le liste di
collocamento di cui al comma 5 non fossero operanti, il personale di
cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, previa
dichiarazione sottoscritta dagli interessati sul possesso dei
requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, e' assunto
dalle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei
capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.
7. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di
cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, degli
iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna
provincia.
8. La selezione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e' sostituita,
per il personale di cui ai commi 5 e 6, dall'esame di idoneita' di
cui all'articolo 6.
9. L'assunzione in servizio, la nomina e l'accertamento dei
requisiti per l'accesso al pubblico impiego avvengono, per il
personale di cui ai commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 7 della legge
22 agosto 1985, n. 444".
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: "assunto in prova ai sensi", sono
aggiunte le seguenti: "dei commi 5 e 6 dell'articolo 5";
al comma 2, le parole: "dall'articolo 5" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 5";
al comma 3, dopo le parole: "Al personale", sono aggiunte le
seguenti: "assunto in base al presente decreto".
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: "Il personale assunto", sono aggiunte
le seguenti: "in ruolo".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SANTUZ, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
140 del 16 giugno 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 8 settembre 1988.