Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 338 del 05/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1988 n. 188)
Modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. La dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 12, comma
3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' incrementata  di  lire  10
miliardi annui.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare la lettura  della  disposizione  di  legge  alla
          quale  e' operato il rinvio e della quale restano invariati
          il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n.
          67 (Rinnovo della legge 5  agosto  1981,  n.  416,  recante
          disciplina   delle   imprese  editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria), e' il seguente:
             "Art.  12.  (Mutui  agevolati).  -  1. Gli istituti e le
          aziende di credito di cui al decimo comma dell'articolo  30
          della  legge  5  agosto  1981,  n. 416, sono autorizzati ad
          accordare, anche in deroga  a  disposizioni  legislative  e
          statuarie,  alle  imprese editoriali - di cui agli articoli
          9, 10 e 11 comma 2 - mutui di durata massima ventennale per
          l'estinzione  dei  debiti  emergenti  dal  bilancio  al  31
          dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.
             2.  Ai  mutui  di  cui  al  precedente comma, che devono
          essere destinati dalle imprese beneficiarie  all'estinzione
          delle  passivita' aziendali, si applicano le agevolazioni e
          le modalita' di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5
          agosto   1981,   n.   416,   quest'ultimo  come  modificato
          dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428.
             3.  Per  la corresponsione dei contributi a carico dello
          Stato sui mutui di cui ai precedenti  commi  1  e  2  viene
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Direzione  generale  delle  informazioni,  dell'editoria  e
          della  proprieta'  letteraria,  artistica  e  scientifica -
          apposito fondo la cui dotazione finanziaria  e'  costituita
          da  un  contributo  complessivo dello Stato di 100 miliardi
          per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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