Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 338 del 05/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1988 n. 188)
Modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
Modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 12, comma
3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' incrementata di lire 10
miliardi annui.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura della disposizione di legge alla
quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati
il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n.
67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria), e' il seguente:
"Art. 12. (Mutui agevolati). - 1. Gli istituti e le
aziende di credito di cui al decimo comma dell'articolo 30
della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad
accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e
statuarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli
9, 10 e 11 comma 2 - mutui di durata massima ventennale per
l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31
dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.
2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono
essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione
delle passivita' aziendali, si applicano le agevolazioni e
le modalita' di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5
agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato
dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428.
3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello
Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e
della proprieta' letteraria, artistica e scientifica -
apposito fondo la cui dotazione finanziaria e' costituita
da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi
per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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