Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 339 del 05/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1988 n. 188)
Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza.
Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio
temporaneo fino al raggiungimento del limite di eta' per il
collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati
ed anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali della Guardia di
finanza che si trovino in ausiliaria ovvero che successivamente al
collocamento in congedo per limiti di eta' abbiano prestato servizio
temporaneo senza soluzione di continuita' per almeno dodici mesi ed i
vicebrigadieri e militari di truppa collocati in congedo per limite
di eta'.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti
requisiti:
a) aver riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non
inferiore a "superiore alla media" e non essere stati sanzionati
disciplinarmente;
b) non essere rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo
quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa
per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c) essere stati dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo.
3. I militari richiamati a norma del comma 1 non possono essere
mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989".
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