Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 349 del 10/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 16 agosto 1988 n. 191)
Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina.
Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta'
contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1991.
2. Il termine per la presentazione del certificato definitivo
previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954,
n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate nel
comma 1, e' elevato a due anni. La disposizione del presente comma si
applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data
indicata nel comma 1 dell'articolo 2.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 463/1983 reca: "Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini".
- Il testo del secondo comma dell'art. 4 della legge n.
604/1954 (Modificazioni alle norme relative alle
agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta'
contadina) e' il seguente:
"In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al
momento della registrazione, ma entro un anno da tale
formalita' l'interessato deve presentare all'ufficio del
registro il certificato definitivo, attestante che i
requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della
stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali
imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente".
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