Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 376 del 25/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 31 agosto 1988 n. 204)
Gratuita' del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  unico  della  legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Al  privo  della  vista  e'  riconosciuto  altresi'  il diritto di
accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane  guida.
  Ogni  altra  disposizione  in  contrasto  o  in  difformita' con la
presente legge viene abrogata".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 25 agosto 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          diposizione  di  legge  qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'articolo  unico  della  legge n. 37/1974
          (Gratuita' del trasporto dei  cani  guida  dei  ciechi  sui
          mezzi   di   trasporto  pubblico),  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Articolo unico. - Il privo di vista ha diritto di farsi
          accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni
          mezzo   di   trasporto  pubblico  senza  dover  pagare  per
          l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
           Al  privo  della vista e' riconosciuto altresi' il diritto
          di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio
          cane guida.
            Ogni altra disposizione in contrasto o in difformita' con
          la presente legge viene abrogata".
 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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