Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 380 del 23/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 1 settembre 1988 n. 205)
Integrazione al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Dopo l'articolo 172 del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  172-bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco). -
Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo  comma  del
successivo  articolo  327,  su navi e galleggianti dello stesso tipo,
appartenenti al medesimo armatore e addetti al  servizio  nell'ambito
dei  porti  e  delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di
carattere locale, l'autorita' marittima puo' autorizzare che, in caso
di  trasbordo,  non  si  faccia  luogo  alla annotazione di imbarco e
sbarco sul ruolo di equipaggio  o  sulla  licenza,  qualora,  per  la
particolare  organizzazione  del lavoro a bordo, vi sia necessita' di
far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
  L'armatore  deve  comunque  comunicare  giornalmente  all'autorita'
marittima,   con   apposita   nota,   la    composizione    effettiva
dell'equipaggio  di  ciascuna  nave  o  galleggiante  e le successive
variazioni.
  Copia  della  nota,  vistata  dall'autorita' marittima, deve essere
conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi  o  galleggianti
interessati.
  L'armatore  puo'  essere  autorizzato  dall'istituto assicuratore a
tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero  piu'
posizioni  contributive per gruppi di navi interessate alla procedura
di cui ai precedenti commi".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 agosto 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  PRANDINI, Ministro della marina
                                  mercantile
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicata e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art. 327 del codice della
          navigazione:
             "Art.  327 (Arruolamento per nave determinata o per piu'
          navi dello stesso armatore). - Il contratto di arruolamento
          ha   per   oggetto  la  prestazione  di  servizio  su  nave
          determinata.
             Tuttavia  l'arruolato puo', con patto espresso contenuto
          nel  contratto  di  arruolamento,  obbligarsi  a   prestare
          servizio   su   una   nave   non   determinata  fra  quelle
          appartenenti   all'armatore   o    su    piu'    di    esse
          successivamente".
 
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