Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 381 del 25/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 1 settembre 1988 n. 205)
Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  1 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e' aggiunto
il seguente comma:
  "Ai  fini  della  gestione  razionale  delle risorse biologiche del
mare, il  Ministro  della  marina  mercantile,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'ambiente,  con  proprio  decreto,  sentito il Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche
del  mare  di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41,
puo' suddividere le aree di pesca in distretti omogenei".
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  1 della legge n. 963/1965, come
          modificato dalla legge pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 1 (Oggetto e sfera di applicazione della legge). -
          Le disposizioni della presente legge  concernono  la  pesca
          esercitata   nelle   acque  rientranti  nelle  attribuzioni
          conferite dalle leggi vigenti  al  Ministero  della  marina
          mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare
          libero.
             E'  considerata pesca marittima ogni attivita' diretta a
          catturare esemplari di specie il cui  ambiente  abituale  o
          naturale    di   vita   siano   le   acque   sopraindicate,
          indipendentemente  dai   mezzi   adoperati   e   dal   fine
          perseguito.
             Ai   fini   della   gestione   razionale  delle  risorse
          biologiche del mare, il Ministro della  marina  mercantile,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente, con proprio
          decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione
          e  la  gestione  delle  risorse  biologiche del mare di cui
          all'art. 3 della  legge  17  febbraio  1982,  n.  41,  puo'
          suddividere le aree di pesca in distretti omogenei".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3 della legge n.
          41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
          pesca marittima):
             "Art.  3  (Comitato  nazionale per la conservazione e la
          gestione  delle  risorse  biologiche  del  mare).   -   Per
          l'elaborazione  e  l'aggiornamento  del  piano  di  cui  al
          precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la
          pesca  marittima,  istituita dalla legge 14 luglio 1965, n.
          963,  si  costituisce  in  'Comitato   nazionale   per   la
          conservazione  e  la  gestione delle risorse biologiche del
          mare'; a tal fine la commissione e' integrata da:
               a)  un  rappresentante  del  Ministero  per la ricerca
          scientifica e tecnologica;
               b)   un  rappresentante  per  ciascuna  delle  regioni
          Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
               c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati
          dalla commissione interregionale di cui all'art.  13  della
          legge 16 maggio 1970, n. 281;
               d) un rappresentante delle industrie conserviere;
               e)  un  rappresentante  designato  dal Comitato per il
          coordinamento  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica
          applicata  alla  pesca  marittima  previsto  dal successivo
          articolo 6.
             Il  presidente  del comitato puo' invitare alle riunioni
          rappresentanti  di   associazioni   e   di   organizzazioni
          interessate alla materia.
             Il  comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le
          funzioni di segreteria del comitato e dei  relativi  gruppi
          di  lavoro  sono  affidate  al segretario della commissione
          consultiva centrale per la pesca marittima,  coadiuvato  da
          due impiegati di livello inferiore al VII.
             Il regolamento interno del comitato e' approvato entro 3
          mesi dalla entrata  in  vigore  della  presente  legge  con
          decreto  del  Ministro della marina mercantile, su proposta
          dello stesso comitato".
 
                            ______________
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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