Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 391 del 23/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 7 settembre 1988 n. 210)
Norme sull'amministrazione straordinaria.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Sono  di  competenza  dei  tribunali amministrativi regionali i
ricorsi contro atti e provvedimenti di  autorizzazione  alla  vendita
dei  beni  di  proprieta' delle imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria ai sensi del decreto-legge  30  gennaio  1979,  n.  26,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 aprile 1979, n. 95,
nonche' i ricorsi contro atti  o  provvedimenti  adottati  nel  corso
della suddetta procedura di vendita.
  2.  I  giudizi pendenti innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria
aventi ad oggetto la vendita dei beni di cui al comma 1 sono  estinti
d'ufficio  e  cessano  di produrre effetti i provvedimenti giudiziali
relativi ai suddetti beni, con  salvezza  delle  sentenze  di  merito
pronunciate nel corso del processo.
  3.  Per  i  giudizi  di  cui ai commi 1 e 2 il termine per proporre
eventuale ricorso al tribunale  amministrativo  regionale,  ai  sensi
della  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, decorre dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
  4. Il tribunale amministrativo regionale provvede anche sulle spese
del giudizio estinto.
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             Il  D.L.  n.  26/1979  reca:  "Provvedimenti urgenti per
          l'amministrazione straordinaria  delle  grandi  imprese  in
          crisi".
 
          Nota all'art. 2:
             La   legge   n.   1034/1971   istituisce   i   tribunali
          amministrativi regionali.
 
                                _______________
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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