Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 432 del 06/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 11 ottobre 1988 n. 239)
Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, concernente le ispezioni parziali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  terzo  comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n.
1311, e' sostituito dal seguente:
  "Il  Ministro  puo'  in  ogni  tempo,  quando lo ritenga opportuno,
disporre  ispezioni  negli  uffici  giudiziari.   Il  Ministro   puo'
altresi' disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine
di accertare la produttivita' degli stessi  nonche'  l'entita'  e  la
tempestivita' del lavoro di singoli magistrati".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
 
          NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             Il   testo   dell'art.   7   della  legge  n.  1311/1962
          (Organizzazione e funzionamento  dell'ispettorato  generale
          presso il Ministero di grazia e giustizia), quale risulta a
          seguito della modifica apportata dalla presente  legge,  e'
          il seguente:
             "Art.    7    (Verifiche    ispettive).    -   Il   capo
          dell'ispettorato generale  dispone,  in  conformita'  delle
          direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli
          uffici giudiziari allo scopo  di  accertare  se  i  servizi
          procedono  secondo  le leggi, i regolamenti e le istruzioni
          vigenti.
             Le  ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di
          norma, ogni triennio;  il  capo  dell'ispettorato  generale
          puo'  ordinare  che  esse  siano  ripetute entro un termine
          minore negli uffici ove siano state  riscontrate  o  per  i
          quali vengono segnalate deficienze o irregolarita'.
             Il  Ministro  puo'  in  ogni  tempo,  quando  lo ritenga
          opportuno, disporre ispezioni negli uffici  giudiziari.  Il
          Ministro  puo'  altresi'  disporre ispezioni parziali negli
          uffici giudiziari, al fine di  accertare  la  produttivita'
          degli  stessi  nonche'  l'entita'  e  la  tempestivita' del
          lavoro di singoli magistrati".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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