Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 432 del 06/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 11 ottobre 1988 n. 239)
Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, concernente le ispezioni parziali.
Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, concernente le ispezioni parziali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n.
1311, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno,
disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro puo'
altresi' disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine
di accertare la produttivita' degli stessi nonche' l'entita' e la
tempestivita' del lavoro di singoli magistrati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge qui modificata, della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 7 della legge n. 1311/1962
(Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale
presso il Ministero di grazia e giustizia), quale risulta a
seguito della modifica apportata dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 7 (Verifiche ispettive). - Il capo
dell'ispettorato generale dispone, in conformita' delle
direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli
uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi
procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni
vigenti.
Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di
norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale
puo' ordinare che esse siano ripetute entro un termine
minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i
quali vengono segnalate deficienze o irregolarita'.
Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga
opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il
Ministro puo' altresi' disporre ispezioni parziali negli
uffici giudiziari, al fine di accertare la produttivita'
degli stessi nonche' l'entita' e la tempestivita' del
lavoro di singoli magistrati".
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