Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 466 del 27/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 5 novembre 1988 n. 260)
Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere dall'anno 1988 e' concesso all'Accademia nazionale
dei Lincei un contributo ordinario annuo dello Stato  di  lire  3.500
milioni.
  2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari
a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989  e  1990,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo  6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario 1988, all'uopo utilizzando  lo  specifico  accantonamento
"Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei".
  3.   Dall'anno   1991   il   predetto   contributo   potra'  essere
rideterminato con la procedura prevista dall'articolo 19,  comma  14,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BONO PARRINO, Ministro per i beni
                                  culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  19, quattordicesimo
          comma, della legge n. 887/1984  (Legge  finanziaria  1985):
          "Con  effetto dal 1› gennaio 1986, le disposizioni di legge
          che rinviano  per  la  quantificazione  dello  stanziamento
          annuo  alla  legge di approvazione del bilancio dello Stato
          cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta  e'
          disposta,  su  base triennale, dalla legge finanziaria, con
          aggiornamento   annuale   per   scorrimento.   Nelle   more
          dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno
          1986, il bilancio di previsione dello  Stato  afferente  lo
          stesso  anno considera, per le disposizioni di legge di cui
          al comma  precedente,  uno  stanziamento  non  superiore  a
          quello  iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985".
             Si  fa  presente  tuttavia  che il quattordicesimo comma
          dell'art. 19 della legge n. 887/1984 e' stato abrogato, con
          effetto  dal  9 settembre 1988, dall'art. 11 della legge 23
          agosto 1988, n. 362, recante  nuove  norme  in  materia  di
          bilancio e di contabilita' dello Stato.
 
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