Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 466 del 27/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 5 novembre 1988 n. 260)
Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei.
Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dall'anno 1988 e' concesso all'Accademia nazionale
dei Lincei un contributo ordinario annuo dello Stato di lire 3.500
milioni.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari
a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento
"Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei".
3. Dall'anno 1991 il predetto contributo potra' essere
rideterminato con la procedura prevista dall'articolo 19, comma 14,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BONO PARRINO, Ministro per i beni
culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo dell'art. 19, quattordicesimo
comma, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985):
"Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge
che rinviano per la quantificazione dello stanziamento
annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato
cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta e'
disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con
aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more
dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno
1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo
stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui
al comma precedente, uno stanziamento non superiore a
quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985".
Si fa presente tuttavia che il quattordicesimo comma
dell'art. 19 della legge n. 887/1984 e' stato abrogato, con
effetto dal 9 settembre 1988, dall'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 362, recante nuove norme in materia di
bilancio e di contabilita' dello Stato.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
