Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 470 del 27/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 7 novembre 1988 n. 261)
Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti  all'estero  (AIRE)
sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno. 
  2.  Le  anagrafi  dei  comuni  sono  costituite  da  schedari   che
raccolgono le schede individuali e le schede  di  famiglia  eliminate
dall'anagrafe  della  popolazione   residente   in   dipendenza   del
trasferimento  permanente  all'estero  delle  persone  cui  esse   si
riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione
di atti di stato civile pervenuti dall'estero. 
  3. Gli ufficiali di  stato  civile  devono  comunicare  all'ufficio
d'anagrafe del proprio comune il contenuto  degli  atti  dello  stato
civile e delle relative annotazioni che si riferiscono  ai  cittadini
residenti all'estero. 
  4. L'anagrafe istituita presso il Ministero  dell'interno  contiene
dati desunti dalle anagrafi comunali e  dalle  dichiarazioni  rese  a
norma dell'articolo 6. 
  5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati
e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti e' nato nel
territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto. 
  6. Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di  Roma
comunica all'anagrafe del Ministero dell'interno il  contenuto  degli
atti  dello  stato  civile  e  delle  relative  annotazioni  che   si
riferiscono ai predetti cittadini. 
  7.  Apposita  annotazione  indica,  per  ogni   cittadino   incluso
nell'anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso e'  iscritto  nelle
liste elettorali di un comune della Repubblica. 
  8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i
cittadini che si recano all'estero per cause di durata  limitata  non
superiore a dodici mesi. 
  9. Non sono altresi' iscritti nelle stesse anagrafi: 
    a) i cittadini  che  si  recano  all'estero  per  l'esercizio  di
occupazioni stagionali; 
    b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e  le
persone con essi conviventi, i  quali  siano  stati  notificati  alle
autorita' locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961  e
del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804. 
  10.  Il  supporto  tecnico  per   la   tenuta   e   l'aggiornamento
dell'anagrafe di cui al comma 4 e' costituito dal centro  elettronico
della Direzione centrale per i servizi elettorali. 
  11. Ad uno  o  piu'  funzionari  del  Ministero  dell'interno,  con
qualifica funzionale non inferiore alla settima,  sono  attribuiti  i
poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe. 
  12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo  sono  atti
pubblici. 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Nota all'art. 1:
             La legge n. 804/1967 reca: "Ratifica ed esecuzione delle
          convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle  relazioni
          consolari,  e  dei  protocolli connessi, adottate a Vienna,
          rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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