Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 470 del 27/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 7 novembre 1988 n. 261)
Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.
Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)
sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.
2. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che
raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate
dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del
trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si
riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione
di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio
d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato
civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini
residenti all'estero.
4. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene
dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a
norma dell'articolo 6.
5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati
e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti e' nato nel
territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di Roma
comunica all'anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli
atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si
riferiscono ai predetti cittadini.
7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso
nell'anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso e' iscritto nelle
liste elettorali di un comune della Repubblica.
8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i
cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non
superiore a dodici mesi.
9. Non sono altresi' iscritti nelle stesse anagrafi:
a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di
occupazioni stagionali;
b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le
persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle
autorita' locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e
del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.
10. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento
dell'anagrafe di cui al comma 4 e' costituito dal centro elettronico
della Direzione centrale per i servizi elettorali.
11. Ad uno o piu' funzionari del Ministero dell'interno, con
qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i
poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.
12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti
pubblici.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
La legge n. 804/1967 reca: "Ratifica ed esecuzione delle
convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni
consolari, e dei protocolli connessi, adottate a Vienna,
rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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