Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 48 del 29/02/1988 (Pubblicata nella G. U del 1 marzo 1988 n. 50)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Il   decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.  536,  recante
fiscalizzazione   degli   oneri   sociali,   proroga   degli   sgravi
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme
in materia di organizzazione dell'INPS, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
  All'articolo  3,  al  comma  4, dopo la parola: "cooperative", sono
aggiunte le seguenti: "di servizi di produzione e lavoro".
  All'articolo 4, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
   "8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6,  7  e  8 trovano
applicazione  anche  nei  confronti  dei  soggetti  che,  non  avendo
provveduto  al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione
entro i termini ivi previsti,  vi  provvedano  entro  il  termine  di
quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il pagamento  rateale  deve  essere
effettuato  in  due  rate  bimestrali uguali e consecutive, di cui la
prima entro il 31 marzo 1988".
  All'articolo 6:
   dopo il comma 13, e' aggiunto il seguente:
  "13-bis.  Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 13 si
applicano  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   4,   commi   7,
limitatamente alla somma aggiuntiva, e 8";
   al  comma 24, le parole da: "trecentosessantacinquesimo" fino alla
fine sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1988".
  All'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Per  l'applicazione  del comma 1 il lavoratore deve presentare
domanda all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  con  le
modalita'  e  nei  termini  che  saranno  stabiliti  dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto stesso".
  All'articolo  10,  al  comma  1, le parole: "restano in vigore fino
all'adozione delle delibere di cui al comma 2" sono sostituite  dalle
seguenti:  "restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di
cui al comma 2".
  All'articolo 11, il comma 2 e' soppresso.
  L'articolo 13 e' soppresso.
  2.  Restano validi gli atti ed i provedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
dei  decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48,
28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28  agosto  1987,  n.
358, e 30 ottobre 1987, n. 442.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 febbraio 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  FORMICA, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
           Il  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          304 del 31 dicembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 31 marzo 1988.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022