Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 480 del 31/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 12 novembre 1988 n. 266)
Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                                Art. 1.
                       Obbligo dell'iscrizione
  1.  L'articolo  4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  4  (Obbligo  dell'iscrizione).  -  1. Sono obbligatoriamente
iscritti  al  Fondo  i  soggetti  appartenenti  alle  categorie   del
personale  di  volo  previste  dall'articolo  732  del  codice  della
navigazione che:
    a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
    b) abbiano eta' inferiore ad anni 60;
    c)  siano  iscritti  negli  albi  e nei registri tenuti dall'Ente
nazionale della gente dell'aria;
    d)  siano  titolari  di  brevetti  aeronautici,  di  licenza o di
attestato, e sottoposti ai controlli periodici  presso  gli  istituti
medico-legali dell'aeronautica militare;
    e)  siano  dipendenti  da  aziende  di  navigazione  aerea  o  di
costruzioni  aeronautiche  e  assunti  con  il  contratto  di  lavoro
disciplinato   dagli   articoli  900  e  seguenti  del  codice  della
navigazione.
   2.  Sono,  altresi',  iscritti  i soggetti indicati al comma 1 che
abbiano i requisiti di cui alle lettere a),  b),  c)  e  d)  e  siano
dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi
degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione".
  2.  Continuano  ad  essere  iscritti  al  Fondo tutti coloro che ne
avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 859/1965 reca: "Norme di previdenza per il
          personale di volo  dipendente  da  aziende  di  navigazione
          aerea".
             -  L'art.  732  del  codice  della  navigazione e' cosi'
          formulato:
             "Art.  732  (Categorie  del  personale  di  volo).  - Il
          personale di volo si distingue in tre categorie:
              1)  personale  addetto  al  comando,  alla  guida  e al
          pilotaggio di aeromobili;
              2) personale addetto al controllo degli apparati motori
          e degli altri impianti di bordo;
              3)   personale  addetto  ai  servizi  complementari  di
          bordo".
             -   Gli   articoli  788  e  seguenti  del  codice  della
          navigazione, come sostituiti dalla legge n. 862/1980 e  dal
          regolamento  di  attuazione  di  cui al D.M. 18 giugno 1981
          (suppl. ord. G.U. n. 183 del 6 luglio 1981) disciplinano  i
          servizi  di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e
          le scuole di pilotaggio.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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