Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 480 del 31/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 12 novembre 1988 n. 266)
Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Obbligo dell'iscrizione
1. L'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4 (Obbligo dell'iscrizione). - 1. Sono obbligatoriamente
iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del
personale di volo previste dall'articolo 732 del codice della
navigazione che:
a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
b) abbiano eta' inferiore ad anni 60;
c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente
nazionale della gente dell'aria;
d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di
attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti
medico-legali dell'aeronautica militare;
e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di
costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro
disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della
navigazione.
2. Sono, altresi', iscritti i soggetti indicati al comma 1 che
abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano
dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi
degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione".
2. Continuano ad essere iscritti al Fondo tutti coloro che ne
avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 859/1965 reca: "Norme di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione
aerea".
- L'art. 732 del codice della navigazione e' cosi'
formulato:
"Art. 732 (Categorie del personale di volo). - Il
personale di volo si distingue in tre categorie:
1) personale addetto al comando, alla guida e al
pilotaggio di aeromobili;
2) personale addetto al controllo degli apparati motori
e degli altri impianti di bordo;
3) personale addetto ai servizi complementari di
bordo".
- Gli articoli 788 e seguenti del codice della
navigazione, come sostituiti dalla legge n. 862/1980 e dal
regolamento di attuazione di cui al D.M. 18 giugno 1981
(suppl. ord. G.U. n. 183 del 6 luglio 1981) disciplinano i
servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e
le scuole di pilotaggio.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
