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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito
per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno
ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono
deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, nel periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei
due successivi, nel limite dell'8 per cento, per ciascun esercizio,
dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, se
iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui
all'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La deduzione non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto il 24
per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine
dell'esercizio.
2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai
sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, limitatamente alla parte del loro ammontare
che non trova copertura nel fondo.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2.
4. Le minori entrate conseguenti alle disposizioni di cui ai
precedenti commi, valutate in lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 1989, 1990 e 1991, sono poste a carico del "Fondo da ripartire
per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo" iscritto
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, che viene
all'uopo contestualmente integrato di pari importo.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 71 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, e' il
seguente:
"Art. 71 (Accantonamenti per rischi su crediti). - 1.
Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi su
crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nel limite
dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti
risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni
e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1
dell'art. 53 ovvero, per le aziende e gli istituti di
credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla
clientela. La deduzione non e' piu' ammessa quando il fondo
ha raggiunto il 5 per cento dei crediti sopra indicati
esistenti alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1 verificatesi
nell'esercizio sono deducibili, ai sensi dell'art. 66,
limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova
copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta
superiore al 5 per cento dell'ammontare sui crediti
l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso.
3. Gli accantonamenti per rischi su crediti per
interessi di mora sono deducibili in ciascun esercizio, se
iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello
di cui al comma 1, fino a concorrenza dell'ammontare dei
crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle
perdite. Si applicano le disposizioni del comma 2,
calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare
dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio".
- Il testo dell'art. 66 del citato testo unico approvato
con D P.R. n. 917/1986, e' il seguente:
"Art. 66 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1
dell'art. 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1
e del comma 5 dell'art. 54.
2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti
sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
assoggettato a procedure concorsuali.
4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si
applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
5. I versamenti e le remissioni di debito di cui al
comma 4 dell'art. 55 non sono ammessi in deduzione. Il
relativo ammontare si aggiunge al costo della
partecipazione".