Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 492 del 12/11/1988 (Pubblicata nella G. U del 18 novembre 1988 n. 271)
Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonche' disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.
Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonche' disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1988, n.
408, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione
salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di
cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti
delle societa' costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi,
nonche' disposizioni in materia di delegificazione per gli enti
previdenziali.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 19 luglio 1988, n. 276.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
_______________
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 19 settembre
1988.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 291/1977 reca: "Provvidenze in favore dei
lavoratori nelle aree dei territori meridionali".
- Il D.L. n. 276/1988, non convertito in legge per
decorrenza dei termini costituzionali (il relativo
comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 221 del 20 settembre 1988), recava lo
stesso titolo del decreto-legge convertito dalla presente
legge.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
